Art. 9
Competenze di ARPAB
1. Ai fini della presente legge, fatte salve le competenze che sono
attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dal
decreto e dalla legge regionale n. 37/2015, sono nelle competenze
dell'ARPAB:
a) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti (O.R.R.);
b) la partecipazione all'implementazione del SIT ORSO al fine
della validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi
dell'art. 205 del decreto.
c) la gestione della Sezione regionale del catasto, ai sensi
dell'art. 189 del decreto;
d) la validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi
dell'art. 205 del decreto.
2. Sono altresi' di competenza dell'ARPAB:
a) la validazione delle indagini preliminari, degli interventi di
messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei
risultati della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di
rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente
o operativa, dei Piani di monitoraggio e della relazione finale degli
interventi di bonifica;
b) la relazione tecnica finalizzata all'accertamento del
completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonche' della conformita' degli stessi al progetto
approvato;
c) la relazione di attribuibilita' a fondo naturale o a
inquinamento diffuso di superamenti di CSC e la proposta di valori di
riferimento.
3. I costi delle analisi e degli accertamenti eseguiti dall'ARPAB,
ai fini della validazione delle indagini preliminari, degli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di
caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei
risultati dell'analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di
messa in sicurezza permanente o operativa e dei Piani di
monitoraggio, sono a carico dei responsabili, fatte salve le
disposizioni dell'art. 253 del decreto.