Art. 11 
 
Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento  dell'articolo  31
                 bis nella legge regionale n. 2/1995 
 
  Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
  Art. 31 bis - Abilitazione alla caccia di selezione 
  1. La caccia di selezione agli ungulati e' esercitata da cacciatori
abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale. 
  2.  L'abilitazione  alla  caccia  di  selezione  per  il  cinghiale
richiede la frequenza di un corso  ed  il  superamento  di  un  esame
finale comprendente una  prova  scritta  e  una  prova  di  tiro  con
carabina. 
  3.  Il  prelievo  di  selezione  del  cinghiale  e'  definito   dal
Disciplinare per l'esercizio del prelievo controllato  del  cinghiale
in applicazione dei piani  provinciali  di  controllo  della  specie,
approvato con D.G.R. n. 1443 del 28 novembre 2014.