Art. 11 Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale n. 2/1995 Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: Art. 31 bis - Abilitazione alla caccia di selezione 1. La caccia di selezione agli ungulati e' esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale. 2. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza di un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. 3. Il prelievo di selezione del cinghiale e' definito dal Disciplinare per l'esercizio del prelievo controllato del cinghiale in applicazione dei piani provinciali di controllo della specie, approvato con D.G.R. n. 1443 del 28 novembre 2014.