Art. 13 
 
                   Controllo della fauna selvatica 
 
  1. E' abrogato l'ultimo capoverso del comma 1,  articolo  28  della
legge   regionale   n.   2/1995,   "Qualora   l'Istituto    verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi, le  Province  possono  autorizzare
piani di abbattimento". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n.  2/1995  e'
sostituito  dal  seguente:  "La  Regione,  in   caso   di   ravvisata
inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma  1,  autorizza
piani di abbattimento con modalita' di intervento compatibili con  le
diverse  caratteristiche  ambientali   e   faunistiche   delle   aree
interessate.  Tali  piani  sono  attuati   dalla   Regione   con   il
coinvolgimento gestionale degli ATC  e  sotto  il  coordinamento  del
corpo di polizia provinciale.  Per  la  realizzazione  dei  piani  la
Regione puo' avvalersi dei proprietari o  conduttori  dei  fondi  nei
quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie  forestali  e
del personale di vigilanza dei comuni, nonche' delle guardie  di  cui
all'articolo 45, purche' i soggetti in questione siano in possesso di
licenza di caccia". 
  3. All'art. 28 dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma "2bis:
"La Regione  per  prevenire  o  eliminare  i  danni  alle  produzioni
agricole autorizza, in  qualsiasi  periodo  dell'anno,  i  cacciatori
abilitati ai sensi del comma 2, i soggetti di cui all'articolo 45,  i
proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia
al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali".