Art. 13 Controllo della fauna selvatica 1. E' abrogato l'ultimo capoverso del comma 1, articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento". 2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995 e' sostituito dal seguente: "La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalita' di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione puo' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonche' delle guardie di cui all'articolo 45, purche' i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia". 3. All'art. 28 dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma "2bis: "La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 2, i soggetti di cui all'articolo 45, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali".