Art. 27 
 
                              Sanzioni. 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  80/2015  le
parole: «da euro 1.000,00 a  euro  6.000,00»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da euro 300,00 a euro 3.000,00». 
  2. Al comma 2 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  80/2015  le
parole: «a euro 12.000,00» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  euro
20.000,00».