Art. 27 Sanzioni. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «da euro 1.000,00 a euro 6.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300,00 a euro 3.000,00». 2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «a euro 12.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20.000,00».