Art. 3 
 
                Enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Il Servizio sanitario regionale e' composto  dai  seguenti  enti
dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico: 
    a) l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    b) l'Azienda sanitaria Friuli occidentale (AS FO); 
    c) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 
    d) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASU FC). 
  2. Il Servizio sanitario regionale e'  composto,  oltre  che  dagli
enti di cui al comma 1, da: 
    a) l'Istituto di ricovero e cura a carattere  scientifico  «Burlo
Garofolo» di Trieste (IRCCS Burlo); 
    b) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  «Centro
di riferimento oncologico» di Aviano (IRCCS CRO). 
  3. Per gli enti di cui al comma 1  trovano  applicazione  le  leggi
concernenti la disciplina delle aziende unita'  sanitarie  locali  di
cui al decreto legislativo n. 502/1992 e  delle  aziende  di  cui  al
decreto legislativo n. 517/1999. 
  4. Gli enti istituiti ai sensi del comma 1, lettere a),  c)  e  d),
sono costituiti con decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa
deliberazione della Giunta regionale