Art. 3 Enti del Servizio sanitario regionale 1. Il Servizio sanitario regionale e' composto dai seguenti enti dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico: a) l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); b) l'Azienda sanitaria Friuli occidentale (AS FO); c) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); d) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASU FC). 2. Il Servizio sanitario regionale e' composto, oltre che dagli enti di cui al comma 1, da: a) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste (IRCCS Burlo); b) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Centro di riferimento oncologico» di Aviano (IRCCS CRO). 3. Per gli enti di cui al comma 1 trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unita' sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e delle aziende di cui al decreto legislativo n. 517/1999. 4. Gli enti istituiti ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale