Art. 4 
 
         Livelli di Governo del Servizio sanitario regionale 
 
  1. La Regione, per il tramite della Direzione  centrale  competente
in materia di salute, politiche sociali e  disabilita',  assicura  la
realizzazione dei piani, dei programmi  e  degli  obiettivi  definiti
dagli organi di indirizzo politico svolgendo, a tal fine, le funzioni
attribuite alla Direzione con la deliberazione della Giunta regionale
approvata  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  10,  del  regolamento  di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti  regionali
di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo  1996,  n.
18  (Riforma  dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei   principi
fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla  legge  23
ottobre 1992, n. 421). 
  2. La Direzione centrale di  cui  al  comma  1  svolge  compiti  di
indirizzo e di vigilanza sull'Azienda regionale di coordinamento  per
la salute di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e,  per  il  tramite
della stessa, sugli altri enti del Servizio sanitario regionale. 
  3. L'Azienda regionale di coordinamento per la  salute,  in  favore
della Direzione centrale di cui  al  comma  1,  assicura  compiti  di
carattere  tecnico   specialistico,   per   la   definizione   e   la
realizzazione degli obiettivi  di  Governo  in  materia  sanitaria  e
sociosanitaria e, a tal  fine,  fornisce  supporto  alla  stessa  per
l'individuazione, da parte della Giunta  regionale,  del  sistema  di
valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti  del
Servizio sanitario regionale. 
  4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute: 
    a) fornisce il supporto per  acquisti  centralizzati  di  beni  e
servizi per il Servizio sanitario regionale  e  acquisti  di  beni  e
servizi per conto  della  Direzione  centrale  di  cui  al  comma  1,
nell'ambito di quanto previsto, in  merito  alla  Centrale  unica  di
committenza regionale, dall'art. 44 della legge regionale 12 dicembre
2014, n.  26  (Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   Unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative); 
    b) svolge le attivita' tecnico specialistiche afferenti a: 
      1) gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 
      2) gestione del rischio clinico e valutazione della qualita'; 
      3) misurazione degli esiti; 
      4) valutazione di impatto delle innovazioni e delle  tecnologie
sanitarie; 
      5) valutazione degli investimenti; 
    c) cura il coordinamento e il controllo: 
      1) delle reti cliniche di cui all'art. 9, delle quali  ne  cura
altresi' l'attivazione; 
      2) del Governo clinico regionale di cui all'art. 10; 
      3) delle iniziative di formazione  e  di  valorizzazione  delle
molteplici  figure   professionali,   anche   tecnico-amministrative,
operanti nei settori sanitario e sociosanitario; 
      4) delle azioni di prevenzione collettiva e sanita' pubblica; 
      5) delle azioni di sanita' veterinaria; 
      6) della gestione delle tecnologie sanitarie; 
      7) del sistema informatico del  SSR,  anche  ai  fini  del  suo
sviluppo; 
      8) del sistema informativo, anche ai fini del suo sviluppo, ivi
compresi i flussi ministeriali; tutte le informazioni sono  condivise
con la Direzione centrale di  cui  al  comma  1,  che  puo'  chiedere
ulteriori estensioni e approfondimenti; 
    d)  svolge  compiti  di  struttura  di  valutazione   di   health
technology assessment, ai sensi dell'art. 1, comma 551,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016); 
    e) per la Direzione centrale di cui al comma 1, svolge compiti di
struttura   di   osservazione   epidemiologica   a   supporto   della
pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa  e
di struttura di controllo di gestione; 
    f) svolge attivita' di monitoraggio e vigilanza sugli enti di cui
all'art. 3, fornendo costantemente i  dati  rilevati  alla  Direzione
centrale di cui al comma 1. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  79  del   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42),  all'Azienda
regionale di coordinamento per la salute sono delegate le funzioni di
gestione  sanitaria  accentrata,  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 118/2011, sulla base di determinazioni  e  tempistiche
stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 
  6. Fermi restando i compiti di cui ai commi 4 e 5,  nell'ambito  di
quanto disposto al comma 1 e al  comma  3,  con  deliberazione  della
Giunta regionale, previa  informazione  alla  commissione  consiliare
competente, sono attribuiti all'Azienda  regionale  di  coordinamento
per la salute ulteriori compiti, anche al fine di assicurare: 
    a) attivita'  di  analisi  e  di  valutazione  a  supporto  delle
funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore; 
    b) specifiche attivita' di supporto  per  esigenze  del  Servizio
sanitario regionale anche a beneficio di uno o piu' enti del SSR; 
    c) specifiche funzioni  sanitarie  accentrate  di  supporto  alla
erogazione diretta delle prestazioni al cittadino; 
    d) ogni ulteriore attivita' di interesse per i sistemi  sanitario
e sociosanitario. 
  7. L'Azienda regionale di coordinamento  per  la  salute  svolge  i
compiti  di  cui  ai  commi  precedenti  sia  attraverso  le  proprie
strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti di cui all'art. 3,
sia  mediante  l'acquisizione  di  personale   da   altre   pubbliche
amministrazioni attraverso l'istituto del comando  e  l'istituto  del
distacco.