Art. 4 Livelli di Governo del Servizio sanitario regionale 1. La Regione, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilita', assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di indirizzo politico svolgendo, a tal fine, le funzioni attribuite alla Direzione con la deliberazione della Giunta regionale approvata ai sensi dell'art. 7, comma 10, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. La Direzione centrale di cui al comma 1 svolge compiti di indirizzo e di vigilanza sull'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e, per il tramite della stessa, sugli altri enti del Servizio sanitario regionale. 3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in favore della Direzione centrale di cui al comma 1, assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di Governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla stessa per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale. 4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute: a) fornisce il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale di cui al comma 1, nell'ambito di quanto previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale, dall'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative); b) svolge le attivita' tecnico specialistiche afferenti a: 1) gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 2) gestione del rischio clinico e valutazione della qualita'; 3) misurazione degli esiti; 4) valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie; 5) valutazione degli investimenti; c) cura il coordinamento e il controllo: 1) delle reti cliniche di cui all'art. 9, delle quali ne cura altresi' l'attivazione; 2) del Governo clinico regionale di cui all'art. 10; 3) delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario; 4) delle azioni di prevenzione collettiva e sanita' pubblica; 5) delle azioni di sanita' veterinaria; 6) della gestione delle tecnologie sanitarie; 7) del sistema informatico del SSR, anche ai fini del suo sviluppo; 8) del sistema informativo, anche ai fini del suo sviluppo, ivi compresi i flussi ministeriali; tutte le informazioni sono condivise con la Direzione centrale di cui al comma 1, che puo' chiedere ulteriori estensioni e approfondimenti; d) svolge compiti di struttura di valutazione di health technology assessment, ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016); e) per la Direzione centrale di cui al comma 1, svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione; f) svolge attivita' di monitoraggio e vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, fornendo costantemente i dati rilevati alla Direzione centrale di cui al comma 1. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono delegate le funzioni di gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011, sulla base di determinazioni e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 6. Fermi restando i compiti di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito di quanto disposto al comma 1 e al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla commissione consiliare competente, sono attribuiti all'Azienda regionale di coordinamento per la salute ulteriori compiti, anche al fine di assicurare: a) attivita' di analisi e di valutazione a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore; b) specifiche attivita' di supporto per esigenze del Servizio sanitario regionale anche a beneficio di uno o piu' enti del SSR; c) specifiche funzioni sanitarie accentrate di supporto alla erogazione diretta delle prestazioni al cittadino; d) ogni ulteriore attivita' di interesse per i sistemi sanitario e sociosanitario. 7. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute svolge i compiti di cui ai commi precedenti sia attraverso le proprie strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti di cui all'art. 3, sia mediante l'acquisizione di personale da altre pubbliche amministrazioni attraverso l'istituto del comando e l'istituto del distacco.