Art. 5 
 
           Collaborazione tra Servizio sanitario regionale 
           e Universita' degli studi di Trieste e di Udine 
 
  1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le  Universita'
degli studi di Trieste e di Udine per garantire l'integrazione tra le
attivita' assistenziali, di didattica e di ricerca  sono  svolti  per
concorrere al miglioramento del servizio  pubblico  di  tutela  della
salute, per  la  crescita  qualitativa  della  formazione  e  per  lo
sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ai  sensi  del
decreto legislativo n. 517/1999. 
  2.  Per  realizzare  il  coordinamento  delle   relative   funzioni
istituzionali tra la Regione e le universita', attraverso le  aziende
sanitarie universitarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e  d),
e' stipulato il protocollo d'intesa ai sensi del decreto  legislativo
n. 517/1999. 
  3.  Nell'ambito  di  quanto  disposto  al  comma  2,  le  attivita'
assistenziali   essenziali   allo    svolgimento    delle    funzioni
istituzionali di didattica e ricerca dell'Universita' sono assicurate
prioritariamente nei presidi hub di Trieste e Udine, come specificato
all'art. 9. Qualora in detti presidi non siano  disponibili  adeguate
strutture, la regione e l'universita' concordano  con  appositi  atti
l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, tenuto conto di  quanto
stabilito in  attuazione  dell'art.  20,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva
93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di  reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
direttiva 93/16/CE). 
  4. Sino alla stipulazione di un nuovo protocollo d'intesa  continua
a trovare applicazione il protocollo in essere alla data  di  entrata
in vigore della presente legge.