Art. 5 Collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Universita' degli studi di Trieste e di Udine 1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Universita' degli studi di Trieste e di Udine per garantire l'integrazione tra le attivita' assistenziali, di didattica e di ricerca sono svolti per concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, per la crescita qualitativa della formazione e per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999. 2. Per realizzare il coordinamento delle relative funzioni istituzionali tra la Regione e le universita', attraverso le aziende sanitarie universitarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e' stipulato il protocollo d'intesa ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999. 3. Nell'ambito di quanto disposto al comma 2, le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Universita' sono assicurate prioritariamente nei presidi hub di Trieste e Udine, come specificato all'art. 9. Qualora in detti presidi non siano disponibili adeguate strutture, la regione e l'universita' concordano con appositi atti l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE). 4. Sino alla stipulazione di un nuovo protocollo d'intesa continua a trovare applicazione il protocollo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.