Art. 10 
 
                      Sostituzione dell'art. 7 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. L'art. 7 della  legge  regionale  17  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle  leggi  regionali  19/2013,  9/2009  e
26/2014 concernenti gli enti locali), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del  sistema
integrato). - 1. La Regione e gli  enti  locali,  per  assicurare  la
funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le  politiche
di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato  Regione  -
Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale  collaborazione
in coerenza  con  gli  eventuali  obiettivi  e  vincoli  posti  dalla
normativa  statale,  individuando  con  modalita'  concertata,  entro
novembre di  ogni  anno,  gli  investimenti  strategici  di  sviluppo
sovracomunale da finanziare con risorse regionali. 
  2. Tenuto conto del quadro complessivo di  sviluppo  delineato  dal
programma di  Governo  e  delle  specifiche  politiche  regionali  di
settore,  la  Giunta  regionale,  previo  parere  della   Commissione
consiliare  competente,  dichiara  con  deliberazione  le   priorita'
regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al  periodo
di mandato da  proporre  nella  concertazione  di  cui  al  comma  1,
specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta  alla
concertazione,  gli  ambiti  di  interesse  degli  investimenti   che
potranno essere considerati, gli ambiti e  gli  specifici  interventi
esclusi  da  finanziamento  con   modalita'   concertata,   eventuali
priorita' di scelta nella selezione degli  interventi  da  finanziare
tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli  altri  ulteriori
vincoli collegati alla normativa vigente. 
  3. La  legge  di  stabilita',  con  riferimento  agli  esiti  della
concertazione  di  cui  al  comma  1  e  in  relazione  alle  risorse
disponibili per il triennio preso  in  considerazione  dalla  manovra
finanziaria, assicura con il fondo  di  cui  all'art.  14,  comma  9,
lettera  b),  una  funzionale  allocazione  di  risorse   finanziarie
destinate agli investimenti degli enti locali  e  il  riparto  tra  i
beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di  finanziamenti
o il sostegno  di  investimenti  non  sovracomunali  o  difficilmente
realizzabili in relazione alla loro particolare complessita'  o  alla
dimensione dell'ente locale realizzatore. 
  4. La modalita' concertata di cui al comma 1 prevede il  confronto,
nell'ambito di Conferenze programmatiche,  tra  gli  Assessori  della
Giunta regionale  competenti  per  materia  e  gli  enti  locali  che
presentano alla Regione, entro e non oltre il 30  settembre  di  ogni
anno,  una  scheda  con  l'elenco  delle  proposte  di  investimento,
l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni  anno
del triennio e  l'eventuale  cofinanziamento,  nonche'  un  riepilogo
indicante lo stato di avanzamento della  spesa  per  ogni  intervento
finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.».