Art. 10 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 1. L'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato). - 1. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalita' concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali. 2. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le priorita' regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella concertazione di cui al comma 1, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta alla concertazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalita' concertata, eventuali priorita' di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente. 3. La legge di stabilita', con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma 1 e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'art. 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessita' o alla dimensione dell'ente locale realizzatore. 4. La modalita' concertata di cui al comma 1 prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonche' un riepilogo indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.».