Art. 13 
 
Norme transitorie per la gestione  delle  risorse  assegnate  con  la
  concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018. 
 
  1. La proroga della  tempistica  di  rendicontazione  finale  degli
interventi finanziati con le risorse della  concertazione  Regione  -
Autonomie locali degli anni  2017  e  2018-2020,  riferita  ai  fondi
dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 12 della legge  regionale
4 agosto  2017,  n.  31  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019), di cui ai commi  3  e  4  dell'articolo  10  della  legge
regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di
programmazione e contabilita'), all'art.  2  e  comma 1  dell'art.  6
della legge regionale 7 dicembre  2017,  n.  43  (Misure  urgenti  in
materia di interventi di area vasta e di contabilita'), ai commi 82 e
83 e commi 98 e 99 dell'art. 10 della  legge  regionale  28  dicembre
2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), ai commi 5 e 6 dell'art. 8  e
commi 2 e 4 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n.  4
(Disposizioni  urgenti   relative   al   distacco   del   Comune   di
Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e  all'aggregazione  alla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17
a 22  dell'art.  4  della  legge  regionale  27  marzo  2018,  n.  12
(Disposizioni in  materia  di  cultura,  sport,  risorse  agricole  e
forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria  e  raccolta  funghi,
imposte e tributi, autonomie locali  e  coordinamento  della  finanza
pubblica, funzione pubblica,  infrastrutture,  territorio,  ambiente,
energia,  attivita'  produttive,   cooperazione,   turismo,   lavoro,
biodiversita', paesaggio, salute e  disposizioni  istituzionali),  ai
commi da 14 a 24 dell'art. 10  della  legge  9  agosto  2018,  n.  20
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e  la  fissazione
di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto  del
Direttore   del   Servizio    competente    per    materia    oggetto
dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della  spesa
da parte dell'ente locale. 
  2. Le  economie  risultanti  dagli  interventi  finanziati  con  le
risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione. 
  3. La modifica dell'oggetto  degli  interventi  finanziati  con  le
risorse di cui al comma 1 e' disposta con legge regionale  e  solo  a
parita' di Missione e Programma gia' codificati.