Art. 5 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 
 
  1. Il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997,
n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    « 2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma, la  Giunta  regionale  definisce  con  regolamento  i
criteri e le modalita' a cui gli enti locali delle  aree  geotermiche
ed il Consorzio per lo  sviluppo  delle  aree  geotermiche  (CoSviG),
S.c.r.l. si attengono nella destinazione e  nella  riscossione  delle
risorse di cui ai commi 2 e 3.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 7 della  legge  regionale  n.  45/1997,  e'
sostituito dal seguente: 
    «3.   La   Giunta   regionale   assegna   annualmente,   mediante
deliberazione, le risorse derivanti  dai  canoni  geotermici  di  cui
all'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto  legislativo  n.  22/2010  a
CoSviG S.c.r.l., che destina tali risorse per la realizzazione  delle
finalita' di cui all'art. 16, comma 9,  del  decreto  legislativo  n.
22/2010.».