Art. 5 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 1. Il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), e' sostituito dal seguente: « 2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalita' a cui gli enti locali delle aree geotermiche ed il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), S.c.r.l. si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui ai commi 2 e 3.». 2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997, e' sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 22/2010 a CoSviG S.c.r.l., che destina tali risorse per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 16, comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010.».