Art. 3 
 
                           Unioni montane 
 
  1. La regione individua nell'unione montana la forma  organizzativa
dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con  le  specifiche
politiche settoriali regionali, le misure di  promozione  e  sviluppo
economico,  di  tutela  e  valorizzazione   dei   territori   montani
disciplinate nel presente titolo. 
  2.  Si  definisce  montana  l'unione  dei  comuni   costituita   in
prevalenza da comuni montani. 
  3. La regione, al fine di conseguire  il  piu'  ampio  raccordo  ed
integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo  e
la  valorizzazione  della  montagna,  adegua  la  propria   struttura
organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.