Art. 3 Unioni montane 1. La regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani disciplinate nel presente titolo. 2. Si definisce montana l'unione dei comuni costituita in prevalenza da comuni montani. 3. La regione, al fine di conseguire il piu' ampio raccordo ed integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo e la valorizzazione della montagna, adegua la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.