Art. 4 
 
         Unita' organizzative responsabili del procedimento 
 
  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le amministrazioni di  cui  all'art.  1  sono  tenute  a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di
ogni  altro  adempimento  procedimentale  nonche'  dell'adozione  del
provvedimento finale. 
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.