Art. 5 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1.  Allorquando  l'unita'  organizzativa,  individuata   ai   sensi
dell'art. 4, e' responsabile sia dell'istruttoria  sia  dell'adozione
del  provvedimento  finale,  il  dirigente  della   medesima   unita'
organizzativa provvede ad assegnare  a  se'  o  ad  altro  dipendente
addetto all'unita' la  responsabilita'  dell'istruttoria  e  di  ogni
altro  adempimento  inerente   al   singolo   procedimento   nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a  quando
non sia effettuata l'assegnazione, e'  considerato  responsabile  del
singolo procedimento il dirigente preposto alla unita' organizzativa. 
  2. Quando la responsabilita' dell'istruttoria e' assegnata ai sensi
dell'art. 4 ad un'unita' organizzativa diversa da quella responsabile
per  l'adozione  del  provvedimento  finale,  il  dirigente  preposto
all'unita'   organizzativa   responsabile   del    procedimento    e'
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al
singolo  procedimento  ed  esercita  i  compiti  di  cui  all'art.  7
direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 2  della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, del personale addetto all'unita'. 
  3. L'unita' organizzativa competente ed il nominativo del  soggetto
che cura l'istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui all'art.  9
e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
  4. Restano confermati i doveri e le responsabilita' degli operatori
non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze. 
  5. Il responsabile del procedimento deve essere in  possesso  della
necessaria professionalita', in relazione agli atti di competenza  ed
alle materie trattate dall'unita' organizzativa.