Art. 5 Responsabile del procedimento 1. Allorquando l'unita' organizzativa, individuata ai sensi dell'art. 4, e' responsabile sia dell'istruttoria sia dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, e' considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla unita' organizzativa. 2. Quando la responsabilita' dell'istruttoria e' assegnata ai sensi dell'art. 4 ad un'unita' organizzativa diversa da quella responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'art. 7 direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, del personale addetto all'unita'. 3. L'unita' organizzativa competente ed il nominativo del soggetto che cura l'istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 9 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 4. Restano confermati i doveri e le responsabilita' degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze. 5. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalita', in relazione agli atti di competenza ed alle materie trattate dall'unita' organizzativa.