Art. 6 
 
           Conflitto di interessi e obbligo di astensione 
 
  1. Il responsabile del procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali ed il provvedimento  finale  devono  astenersi  in
caso  di  conflitto  di  interessi,  segnalando  ogni  situazione  di
conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad  attivita'
che possano coinvolgere interessi propri,  ovvero  di  suoi  parenti,
affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure  di
persone con le  quali  abbia  rapporti  di  frequentazione  abituale,
ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, od  il  coniuge,
abbia causa pendente o grave  inimicizia  o  rapporti  di  credito  o
debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni  di  cui
sia  tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero   di   enti,
associazioni   anche   non   riconosciute,   comitati,   societa'   o
stabilimenti di cui  sia  amministratore,  gerente  o  dirigente.  Il
dipendente si astiene in  ogni  altro  caso  in  cui  esistano  gravi
ragioni di convenienza. 
  2. Sull'astensione decide il dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale presso cui il dirigente presta servizio ovvero il dirigente
preposto all'unita' al quale il funzionario e' addetto.