Art. 7 
 
              Compiti del responsabile del procedimento 
 
  1. Il responsabile del procedimento: 
    a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
    b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, ed adotta ogni misura per l'adeguato e  sollecito
svolgimento  dell'istruttoria,  in  particolare,  puo'  chiedere   il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni  o  istanze
erronee  od  incomplete  e  puo'  esperire  accertamenti  tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
    c) propone l'indizione  o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'art. 17; 
    d) cura le comunicazioni, le  pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare  gli  atti
di loro competenza secondo un rigoroso  ordine  cronologico,  con  le
seguenti deroghe: 
    a)  sono  esaminati  con  carattere  di  priorita'  gli  atti  in
relazione ai quali il provvedimento dell'amministrazione  interessata
deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi; 
    b)  puo'  essere  riconosciuto  carattere   di   priorita'   alla
valutazione di iniziative che sono riferite ad aree  di  crisi  nelle
zone  periferiche  urbane  e  nelle  aree  di  sviluppo,  come   gia'
individuate dalla normativa vigente o da  atti  di  programmazione  o
pianificazione, o che rivestano carattere di particolare specificita'
ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo  sviluppo  economico  o
sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione
del dirigente generale  del  Dipartimento  regionale  competente,  da
assumersi  anche  su  proposta  del  dirigente   responsabile   della
struttura  organizzativa  preposta  al  provvedimento.  Con   cadenza
semestrale  ciascun  Dipartimento  regionale  relaziona  alla  giunta
regionale in merito alle autorizzazioni rese nonche' in  merito  alle
deroghe determinate ai sensi del presente comma; 
    c)  puo'  essere  riconosciuto  carattere   di   priorita'   alla
valutazione di iniziative ricadenti in aree di  crisi  a  seguito  di
motivata  determinazione  del  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale competente, da assumersi anche su  proposta  del  dirigente
responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento; 
    d)  puo'  essere  riconosciuto  carattere   di   priorita'   alla
valutazione di iniziative nell'ambito dei programmi cofinanziati  dai
Fondi strutturali e di investimento europei  a  seguito  di  motivata
determinazione del  dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale
competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile
della struttura organizzativa preposta al provvedimento. 
  3. Le suddette priorita' non possono incidere  in  alcun  modo  sui
tempi    di    conclusione    del     procedimento     predeterminati
dall'amministrazione o, in mancanza, dalla  legge.  L'amministrazione
procedente e' tenuta a comunicare agli  interessati  in  procedimenti
gia' pendenti la priorita'  riconosciuta  ad  altro  procedimento  ai
sensi del comma 2. 
  4. Allo scopo di assicurare la trasparenza della  fase  istruttoria
deve essere garantita la  tracciabilita'  dell'attivita'  svolta  dal
responsabile  del  procedimento  attraverso  un   adeguato   supporto
documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilita'. 
  5. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono determinate
le  modalita'  in  ordine  alla  tenuta  ed  alla  conservazione  del
fascicolo  istruttorio  favorendo  prioritariamente   l'utilizzo   di
supporti digitali.