Art. 7 Compiti del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, in particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee od incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 17; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe: a) sono esaminati con carattere di priorita' gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell'amministrazione interessata deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi; b) puo' essere riconosciuto carattere di priorita' alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo, come gia' individuate dalla normativa vigente o da atti di programmazione o pianificazione, o che rivestano carattere di particolare specificita' ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del Dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun Dipartimento regionale relaziona alla giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonche' in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma; c) puo' essere riconosciuto carattere di priorita' alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del Dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento; d) puo' essere riconosciuto carattere di priorita' alla valutazione di iniziative nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del Dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. 3. Le suddette priorita' non possono incidere in alcun modo sui tempi di conclusione del procedimento predeterminati dall'amministrazione o, in mancanza, dalla legge. L'amministrazione procedente e' tenuta a comunicare agli interessati in procedimenti gia' pendenti la priorita' riconosciuta ad altro procedimento ai sensi del comma 2. 4. Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilita' dell'attivita' svolta dal responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilita'. 5. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono determinate le modalita' in ordine alla tenuta ed alla conservazione del fascicolo istruttorio favorendo prioritariamente l'utilizzo di supporti digitali.