Art. 8 Fase decisoria 1. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi e' tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Nei casi di cui al comma 2 il dirigente, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, e comunque almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari e di una relazione istruttoria all'unita' responsabile per l'adozione del provvedimento finale. 2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento. 3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilita' oggettiva della sua emanazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e deve essere in ogni caso valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili. 4. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni. 5. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non e' stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.