Art. 2 
 
             Agevolazione IRAP per il triennio 2019/2021 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso  alla  data  del  1°
gennaio 2019 e fino al periodo di imposta  in  corso  al  1°  gennaio
2021,  all'aliquota  di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del   decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura
di 0,80 punti percentuali. 
  2. Limitatamente al periodo di efficacia delle agevolazioni di  cui
al presente  articolo,  e  salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  la
riduzione di aliquota di cui al comma 1 assorbe le agevolazioni  gia'
previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con
legge regionale.