Art. 3 
 
                 Esenzione IRAP per enti cooperativi 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°  gennaio  2019,
gli enti cooperativi a mutualita' prevalente, iscritti  nel  registro
regionale degli enti  cooperativi  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale  5  maggio  1998,  n.  27  (Testo  unico  in   materia   di
cooperazione), soggetti all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  446/1997,  sono  esentati   dal   pagamento
dell'IRAP. 
  2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai sensi e nei  limiti
previsti dalla normativa europea  vigente  in  materia  di  aiuti  in
regime de minimis. 
  3. La giunta regionale, con propria deliberazione,  definisce  ogni
altra modalita' o adempimento, anche procedimentale,  utile  ai  fini
dell'applicazione del presente articolo.