Art. 2 Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 41/2005 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' sostituita dalla seguente: «b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva n. 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonche' con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, 20-bis, 22, comma 12-quater, 41 e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). 2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 41/2005 e' sostituito dal seguente: «4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 41/2005 e' aggiunto il seguente: «4-bis. A tutte le persone di cui al comma 4 e' garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.».