Art. 2 
 
     Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato. 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 41/2005 
 
  1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e  servizi  per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b)  stranieri  con  permesso   di   soggiorno   per   protezione
sussidiaria; per i motivi di cui all'art. 32,  comma  3  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  (Attuazione  della  direttiva  n.
2005/85/CE recante norme minime  per  le  procedure  applicate  negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca  dello  status
di rifugiato); per cure mediche nonche' con i permessi  di  soggiorno
di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, 20-bis, 22, comma 12-quater,  41
e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero) e con permesso  di  soggiorno
rilasciato nelle ipotesi di cui all'art.  10  della  legge  7  aprile
2017, n. 47 (Disposizioni in materia  di  misure  di  protezione  dei
minori stranieri non accompagnati). 
  2. Il comma 4 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  41/2005  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno
diritto  all'effettivo  godimento  dei  diritti  fondamentali   della
persona   umana   previsti   dalla   Costituzione   e   dalle   norme
internazionali.». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 41/2005  e'
aggiunto il seguente: 
    «4-bis. A tutte le  persone  di  cui  al  comma  4  e'  garantito
l'accesso  alle  prestazioni  sanitarie  e  assistenziali  essenziali
previste dal piano sanitario e  sociale  integrato  regionale  e  gli
strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.».