Art. 27 
 
Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Al comma  2  dell'articolo  42  della  legge  provinciale  sulle
foreste e sulla  protezione  della  natura  2007  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) il comitato di gestione, con il  compito  di  adottare  gli
atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni  d'indirizzo  e
di  controllo  politico-amministrativo;  alle  sue  riunioni  possono
partecipare, senza diritto  di  voto,  i  dirigenti  delle  strutture
provinciali competenti in materia di  aree  protette,  di  foreste  e
fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio;  il  comitato
e' composto da: 
        1)  non  piu'  di  20  membri  designati   dai   comuni,   in
rappresentanza degli ambiti territoriali geografici di valle, con  le
modalita' e secondo  i  criteri  di  proporzionalita'  rispetto  alla
superficie territoriale compresa nel parco stabiliti dal regolamento; 
        2)  il  dirigente  dell'Agenzia  provinciale  delle   foreste
demaniali, nel caso in cui il parco  naturale  provinciale  interessi
territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali; 
        3) un membro designato dalle Regole di Spinale e Manez  e  un
membro designato dalla Magnifica Comunita' di Fiemme,  per  i  parchi
che interessano i rispettivi territori; 
        4) un membro in rappresentanza della Societa' degli alpinisti
tridentini (SAT); 
        5) due membri  designati  a  maggioranza  dalle  associazioni
protezioniste  che   costituiscono   articolazioni   provinciali   di
associazioni nazionali aventi come fine statutario  la  conservazione
dell'ambiente naturale; 
        6)   un   membro   designato    dalle    associazioni    piu'
rappresentative  delle  associazioni  agricole  e   dei   coltivatori
diretti; 
        7) un membro designato a maggioranza  dalle  aziende  per  il
turismo territorialmente interessate; 
        8) un membro designato dall'associazione dei cacciatori  piu'
rappresentativa della provincia di  Trento  e  un  membro  designato,
congiuntamente, dalle associazioni o societa' di  pescatori  sportivi
locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque  ricadenti  nel
parco; 
        9) un rappresentante delle amministrazioni separate dei  beni
di uso civico presenti nel parco;» 
      b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) la giunta esecutiva, che  e'  l'organo  di  gestione  del
parco, composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non piu'
di sei membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non piu'
di quattro membri per il parco naturale «Paneveggio  -  Pale  di  San
Martino»; i membri sono eletti dal comitato di gestione tra i  propri
componenti e sono scelti tra i rappresentanti  dei  comuni,  nonche',
per  i  parchi  che  interessano  i  rispettivi  territori,   tra   i
rappresentanti  dell'Agenzia  provinciale  delle  foreste  demaniali,
della Magnifica Comunita' di Fiemme, delle  amministrazioni  separate
dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez; alle giunta
esecutiva possono partecipare,  con  funzioni  di  supporto  e  senza
diritto  di  voto,  i  responsabili   delle   strutture   provinciali
competenti in materia di  aree  protette,  di  foreste  e  fauna,  di
urbanistica e tutela del paesaggio;». 
  2. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e'  adeguato  alle
modifiche previste dal comma 1 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore di questo articolo.  Gli  organi  di  gestione  dei
parchi rimangono in carica nella attuale composizione fino alla  loro
naturale scadenza come disciplinata dal medesimo regolamento.