Art. 27 Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo; alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio; il comitato e' composto da: 1) non piu' di 20 membri designati dai comuni, in rappresentanza degli ambiti territoriali geografici di valle, con le modalita' e secondo i criteri di proporzionalita' rispetto alla superficie territoriale compresa nel parco stabiliti dal regolamento; 2) il dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco naturale provinciale interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali; 3) un membro designato dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunita' di Fiemme, per i parchi che interessano i rispettivi territori; 4) un membro in rappresentanza della Societa' degli alpinisti tridentini (SAT); 5) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale; 6) un membro designato dalle associazioni piu' rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti; 7) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate; 8) un membro designato dall'associazione dei cacciatori piu' rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o societa' di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco; 9) un rappresentante delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco;» b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la giunta esecutiva, che e' l'organo di gestione del parco, composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non piu' di sei membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non piu' di quattro membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino»; i membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni, nonche', per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunita' di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez; alle giunta esecutiva possono partecipare, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di urbanistica e tutela del paesaggio;». 2. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' adeguato alle modifiche previste dal comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo. Gli organi di gestione dei parchi rimangono in carica nella attuale composizione fino alla loro naturale scadenza come disciplinata dal medesimo regolamento.