Art. 28 Modificazioni dell'articolo 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le funzioni di cui al comma 1, esercitate nel rispetto del comma 3 e della disciplina provinciale vigente, consistono in attivita' di: a) studio, ricerca, recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversita', degli habitat e del paesaggio; b) gestione, manutenzione e miglioramento delle strutture del parco, ivi comprese la realizzazione e la gestione di centri visite, punti informativi, strutture per l'educazione ambientale, aree faunistiche e percorsi tematici; c) iniziative di informazione ed educazione ambientale, organizzazione di eventi e manifestazioni nonche' realizzazione, messa a disposizione o vendita di prodotti promozionali, di pubblicazioni e di altri strumenti divulgativi e informativi; d) promozione di una fruizione turistico-ricreativa compatibile con le finalita' di conservazione del parco, comprese la realizzazione di progetti per la mobilita' sostenibile, la manutenzione e la promozione della rete sentieristica e la gestione di strutture di ospitalita' strettamente funzionali alle attivita' del parco; e) valorizzazione delle iniziative culturali e delle attivita' socio-economiche compatibili con le caratteristiche del territorio del parco e con le sue esigenze di conservazione nonche' delle attivita' e delle produzioni tipiche del medesimo; f) ogni altro intervento attuativo degli indirizzi e degli obiettivi individuati nel piano e nel regolamento del parco. 1-ter. La Giunta provinciale puo' stabilire indirizzi per le attivita' previste dal comma l-bis anche con riferimento alla messa a disposizione temporanea di strutture e attrezzature del parco, anche a titolo gratuito, e a criteri per l'utilizzo di prodotti promozionali per finalita' di comunicazione, divulgative, educative o sociali.»