Art. 29 
 
Modificazione dell'articolo 44-decies della legge  provinciale  sulle
            foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 44-decies della legge provinciale sulle
foreste e sulla  protezione  della  natura  2007  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3. Il programma degli interventi definisce le  strategie  e  gli
obiettivi generali e  individua  gli  interventi  da  realizzare  con
riferimento  a  un  arco  temporale  triennale.  Al  programma  degli
interventi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  in
materia di programmazione settoriale.»