Art. 29 Modificazione dell'articolo 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Il comma 3 dell'articolo 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: «3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali e individua gli interventi da realizzare con riferimento a un arco temporale triennale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale.»