Art. 30 Integrazione dell'articolo 44-undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44-undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «1-bis. Se il piano del parco nazionale, ai sensi dell'articolo 44-sexies, comma 3, ha rinviato ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il nulla osta previsto dal comma 1 per gli interventi edilizi da realizzare in queste aree e' rilasciato dal comune, dandone contestuale comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di aree protette.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 19 settembre 2019 Il Presidente della Provincia: Fugatti