Art. 30 
 
Integrazione dell'articolo 44-undecies della legge provinciale  sulle
            foreste e sulla protezione della natura 2007 
 
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo   44-undecies   della   legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione  della  natura  2007  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Se il piano del parco nazionale, ai  sensi  dell'articolo
44-sexies, comma 3, ha rinviato ai PRG la disciplina integrativa e di
dettaglio per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate  e
le aree specificamente  destinate  all'insediamento,  il  nulla  osta
previsto dal comma 1 per gli  interventi  edilizi  da  realizzare  in
queste  aree  e'   rilasciato   dal   comune,   dandone   contestuale
comunicazione alla struttura provinciale  competente  in  materia  di
aree protette.» 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 19 settembre 2019 
 
                               Il Presidente della Provincia: Fugatti