Art. 6 
 
                      Disciplina del commercio 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si  applicano  a  tutte  le
forme di attivita' commerciale di cui all'art. 1, comma 2. 
  2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: 
    a) ai farmacisti/alle farmaciste e ai  direttori/alle  direttrici
di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e  successive  modifiche,  e
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche,  qualora
vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali,
dispositivi medici, presidi medicochirurgici  e  i  prodotti  di  cui
all'apposita tabella, allegato 9 al  decreto  ministeriale  4  agosto
1988, n. 375; 
    b) ai/alle titolari di rivendite di generi di  monopolio  qualora
vendano esclusivamente i generi di monopolio di  cui  alla  legge  22
dicembre 1957,  n.  1293,  e  successive  modifiche,  e  al  relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche; 
    c) ai pescatori/alle pescatrici  e  alle  cooperative  di  pesca,
nonche' ai cacciatori/alle  cacciatrici,  singoli  o  associati,  che
vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici
provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro  attivita'  e  a
coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente  e
legittimamente  raccolti  su   terreni   soggetti   ad   usi   civici
nell'esercizio dei diritti di erbario,  di  fungatico  e  di  diritti
similari; 
    d) ai cosiddetti «Mercatini di Natale» e simili, disciplinati  da
appositi regolamenti comunali; 
    e) all'attivita' di vendita  effettuata  durante  il  periodo  di
svolgimento  delle  manifestazioni  fieristiche  nei  confronti   dei
visitatori,  purche'   riguardi   le   sole   merci   oggetto   della
manifestazione e non duri  oltre  il  periodo  di  svolgimento  della
manifestazione stessa; 
    f) all'attivita' di vendita  effettuata  durante  il  periodo  di
svolgimento di manifestazioni culturali e religiose,  promossa  dagli
organizzatori  all'interno  dei  locali  o  dell'area  adibita   alla
manifestazione o nell'immediata zona  di  accesso,  purche'  riguardi
solo articoli inerenti la manifestazione; 
    g) alle organizzazioni turistiche come definite dall'art. 2 della
legge provinciale  19  settembre  2017,  n.  15,  limitatamente  alla
vendita  di  prodotti  e  materiale  turistico  e  promozionale   del
territorio, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello «Alto
Adige»; 
    h) alle strutture di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),  della
legge provinciale 14 luglio 2015, n.  7,  per  la  vendita  dei  beni
prodotti nelle stesse; 
    i) alla vendita dei  beni  del  fallimento  effettuata  ai  sensi
dell'art. 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
modifiche; 
    j) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere  d'arte,
nonche' dell'ingegno a carattere creativo, comprese le  pubblicazioni
di  natura  scientifica  o  informativa,  realizzate  anche  mediante
supporto informatico; 
    k) agli esercizi: 
      1) di somministrazione di pasti e bevande di cui agli  articoli
2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,  e  successive
modifiche, qualora, ai sensi della predetta legge provinciale  e  del
relativo regolamento di esecuzione,  vendano  per  asporto  i  propri
prodotti; 
      2) ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero di  cui
agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n.  58,
e successive modifiche, nonche' alle attivita' agrituristiche di  cui
alla  legge  provinciale  19  settembre  2008,  n.  7,  e  successive
modifiche, qualora, ai  sensi  delle  predette  leggi  provinciali  e
relativi regolamenti di esecuzione, vendano prodotti esclusivamente a
favore della clientela alloggiata, inclusi gli articoli riportanti il
marchio ombrello «Alto Adige»; 
    l) alle organizzazioni dei produttori  ortofrutticoli  costituite
ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche; 
    m) a imprenditrici/imprenditori agricoli o produttrici/produttori
agricoli, singoli o associati, che esercitano la vendita  dei  propri
prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228,  e  successive  modifiche,  ferme  restando  le  disposizioni
relative alla concessione dei posteggi, alle  soste  per  l'esercizio
dell'attivita' in forma itinerante, nonche' le disposizioni  relative
alla sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita, stabilite
con regolamento di esecuzione alla presente legge; 
    n) agli artigiani/alle artigiane di cui alla legge provinciale 25
febbraio 2008, n. 1,  e  successive  modifiche,  per  la  vendita  al
dettaglio e la prestazione dei propri servizi,  effettuate  ai  sensi
dell'art. 11 della stessa legge provinciale; 
    o) alle imprese industriali per  la  vendita  al  dettaglio,  nei
locali di produzione o nei locali a questi  adiacenti,  dei  beni  di
produzione propria nonche'  dei  beni  accessori  comunque  collegati
funzionalmente con i propri prodotti,  anche  se  non  di  produzione
propria, a condizione che l'attivita' industriale rimanga l'attivita'
principale; 
    p) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle
quali  partecipano  lo  Stato  o  enti   territoriali   che   vendano
pubblicazioni  o  altro  materiale  informativo,  anche  su  supporto
informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti  l'oggetto
della loro attivita'; 
    q)  ai  musei,  per  la  vendita  di  pubblicazioni  e   articoli
strettamente legati alla propria attivita' istituzionale  cosi'  come
per la vendita di  articoli  riportanti  il  marchio  ombrello  «Alto
Adige»; 
    r) all'attivita'  di  vendita  effettuata  nei  «mercatini  delle
pulci» e a quella effettuata da parte di  operatori  hobbisti,  salvo
quanto disposto all'art. 21, comma 2, purche' la vendita non riguardi
articoli appositamente acquistati e non  sia  effettuata  da  imprese
esercenti il commercio; 
    s) alle attivita' di vendita di stampa quotidiana e periodica non
soggette alla segnalazione certificata di  inizio  attivita'  di  cui
all'art. 19; 
    t) alle  sale  cinematografiche  e  ai  teatri,  per  i  seguenti
prodotti, qualora venduti esclusivamente agli  spettatori  e,  per  i
prodotti di cui al  punto  3),  purche'  in  possesso  dei  requisiti
professionali di cui all'art. 9: 
      1) stampe, libri e altre pubblicazioni,  audiovisivi  compresi,
concernenti opere cinematografiche o teatrali; 
      2)  articoli  di  vestiario,   giocattoli   e   altri   oggetti
promozionali strettamente attinenti allo spettacolo  rappresentato  o
al film proiettato, o a  un  film  o  una  rappresentazione  teatrale
recenti o in programma; 
      3) bevande e dolciumi,  compresi  i  generi  di  pasticceria  e
gelateria,  frutta  secca,  cereali  soffiati  e   prodotti   simili,
caramelle, cioccolatini e similari confezionati; 
    u) alle palestre e ai centri fitness in  possesso  dei  requisiti
professionali di cui all'art. 9, per  la  vendita,  esclusivamente  a
favore dei soci, di integratori alimentari e prodotti alimentari  per
sportivi,  purche'  confezionati,  sempre  che  siano  rispettate  le
specifiche disposizioni in materia igienico-sanitaria; 
    v) alle piscine per la vendita,  esclusivamente  a  favore  della
propria clientela, di costumi da bagno, cuffie, creme solari e  altri
articoli per il bagno; 
    w) alle giardiniere, per la vendita dei propri prodotti e servizi
nonche' di prodotti accessori  strettamente  attinenti  e  funzionali
all'attivita' esercitata.