Art. 6 Disciplina del commercio 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le forme di attivita' commerciale di cui all'art. 1, comma 2. 2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: a) ai farmacisti/alle farmaciste e ai direttori/alle direttrici di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici, presidi medicochirurgici e i prodotti di cui all'apposita tabella, allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375; b) ai/alle titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche; c) ai pescatori/alle pescatrici e alle cooperative di pesca, nonche' ai cacciatori/alle cacciatrici, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legittimamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari; d) ai cosiddetti «Mercatini di Natale» e simili, disciplinati da appositi regolamenti comunali; e) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto della manifestazione e non duri oltre il periodo di svolgimento della manifestazione stessa; f) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose, promossa dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purche' riguardi solo articoli inerenti la manifestazione; g) alle organizzazioni turistiche come definite dall'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, limitatamente alla vendita di prodotti e materiale turistico e promozionale del territorio, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello «Alto Adige»; h) alle strutture di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, per la vendita dei beni prodotti nelle stesse; i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche; j) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' dell'ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; k) agli esercizi: 1) di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, qualora, ai sensi della predetta legge provinciale e del relativo regolamento di esecuzione, vendano per asporto i propri prodotti; 2) ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonche' alle attivita' agrituristiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, qualora, ai sensi delle predette leggi provinciali e relativi regolamenti di esecuzione, vendano prodotti esclusivamente a favore della clientela alloggiata, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello «Alto Adige»; l) alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche; m) a imprenditrici/imprenditori agricoli o produttrici/produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante, nonche' le disposizioni relative alla sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita, stabilite con regolamento di esecuzione alla presente legge; n) agli artigiani/alle artigiane di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, per la vendita al dettaglio e la prestazione dei propri servizi, effettuate ai sensi dell'art. 11 della stessa legge provinciale; o) alle imprese industriali per la vendita al dettaglio, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria nonche' dei beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti, anche se non di produzione propria, a condizione che l'attivita' industriale rimanga l'attivita' principale; p) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'; q) ai musei, per la vendita di pubblicazioni e articoli strettamente legati alla propria attivita' istituzionale cosi' come per la vendita di articoli riportanti il marchio ombrello «Alto Adige»; r) all'attivita' di vendita effettuata nei «mercatini delle pulci» e a quella effettuata da parte di operatori hobbisti, salvo quanto disposto all'art. 21, comma 2, purche' la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio; s) alle attivita' di vendita di stampa quotidiana e periodica non soggette alla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19; t) alle sale cinematografiche e ai teatri, per i seguenti prodotti, qualora venduti esclusivamente agli spettatori e, per i prodotti di cui al punto 3), purche' in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9: 1) stampe, libri e altre pubblicazioni, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche o teatrali; 2) articoli di vestiario, giocattoli e altri oggetti promozionali strettamente attinenti allo spettacolo rappresentato o al film proiettato, o a un film o una rappresentazione teatrale recenti o in programma; 3) bevande e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali soffiati e prodotti simili, caramelle, cioccolatini e similari confezionati; u) alle palestre e ai centri fitness in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9, per la vendita, esclusivamente a favore dei soci, di integratori alimentari e prodotti alimentari per sportivi, purche' confezionati, sempre che siano rispettate le specifiche disposizioni in materia igienico-sanitaria; v) alle piscine per la vendita, esclusivamente a favore della propria clientela, di costumi da bagno, cuffie, creme solari e altri articoli per il bagno; w) alle giardiniere, per la vendita dei propri prodotti e servizi nonche' di prodotti accessori strettamente attinenti e funzionali all'attivita' esercitata.