Art. 11 Rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento 1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 che sono in grado di affrontare uno studio universitario solo se assistiti o accompagnati all'universita' o nel luogo di studi ovvero sul tragitto per raggiungere tali sedi, puo' essere concesso il rimborso dei costi per il servizio di assistenza e di accompagnamento nei seguenti casi: a) presso lo studentato o l'alloggio privato: se lo studente/la studentessa ha bisogno di regolari prestazioni di assistenza per un certo numero di ore al giorno o 24 ore su 24, e alloggia fuori famiglia per motivi di studio, e quindi le prestazioni di assistenza abituali non possono essere mantenute, ma devono essere organizzate nuovamente presso il luogo di studio. Inoltre, possono essere rimborsati eventuali costi per la sistemazione dell'assistente insieme allo studente/alla studentessa nello studentato o nell'alloggio privato, quando c'e' necessita' di una presenza permanente, anche nelle ore notturne; b) presso l'universita': se lo studente/la studentessa ha bisogno di regolari prestazioni di assistenza nelle ore che trascorre all'universita', o se ha bisogno di un/una tutor presso l'universita', che lo/la aiuti nella preparazione del materiale didattico od in altre attivita' strettamente collegate con lo studio ed il tipo di disabilita', salvo quanto disposto al seguente comma 3; c) sul tragitto per raggiungere l'universita' o verso il luogo di studi e viceversa: se lo studente/la studentessa e' in grado di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto solo con accompagnamento. 2. Se gli studenti/le studentesse di cui al comma 1 percepiscono l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e/o l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, i costi di cui al comma 1, lettera a), sono ammessi solo al netto dei costi gia' coperti dall'assegno di cura e specificatamente se motivati dalla frequenza di un corso di studio universitario. 3. Gli studenti/Le studentesse sono obbligati a fare richiesta all'universita' dei servizi offerti agli studenti con disabilita' e di servirsene per quanto compatibili. Possono essere riconosciuti ammissibili solo i costi per i servizi che non vengono gia' organizzati e finanziati dall'universita' stessa. Possono essere riconosciuti i costi per i servizi offerti dall'universita', che lo studente/la studentessa deve pagare interamente o parzialmente. 4. Le studentesse e gli studenti stabiliscono, eventualmente dopo essersi consultati con gli organi competenti, il tipo di servizio di cui necessitano ed in quale misura e richiedono il rimborso dei costi sulla base dei preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al Capo IV.