Art. 11 
 
         Rimborso delle spese per un servizio di assistenza 
                        e di accompagnamento 
 
  1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 che sono  in
grado di affrontare uno studio  universitario  solo  se  assistiti  o
accompagnati all'universita' o nel luogo di studi ovvero sul tragitto
per raggiungere tali sedi, puo' essere concesso il rimborso dei costi
per il servizio di assistenza e di accompagnamento nei seguenti casi: 
    a) presso lo studentato o l'alloggio privato: se  lo  studente/la
studentessa ha bisogno di regolari prestazioni di assistenza  per  un
certo numero di ore al giorno o  24  ore  su  24,  e  alloggia  fuori
famiglia per motivi di studio, e quindi le prestazioni di  assistenza
abituali non possono essere mantenute, ma devono  essere  organizzate
nuovamente  presso  il  luogo  di  studio.  Inoltre,  possono  essere
rimborsati  eventuali  costi  per  la  sistemazione   dell'assistente
insieme   allo   studente/alla   studentessa   nello   studentato   o
nell'alloggio  privato,  quando  c'e'  necessita'  di  una   presenza
permanente, anche nelle ore notturne; 
    b) presso l'universita': se lo studente/la studentessa ha bisogno
di  regolari  prestazioni  di  assistenza  nelle  ore  che  trascorre
all'universita',  o  se   ha   bisogno   di   un/una   tutor   presso
l'universita', che  lo/la  aiuti  nella  preparazione  del  materiale
didattico od in altre attivita' strettamente collegate con lo  studio
ed il tipo di disabilita', salvo quanto disposto al seguente comma 3; 
    c) sul tragitto per raggiungere l'universita' o verso il luogo di
studi e viceversa: se lo  studente/la  studentessa  e'  in  grado  di
utilizzare i mezzi pubblici di trasporto solo con accompagnamento. 
  2. Se gli studenti/le studentesse di cui al  comma  1  percepiscono
l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre  2007,  n.
9, e/o l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge  provinciale
21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche,  i  costi  di  cui  al
comma 1, lettera a), sono  ammessi  solo  al  netto  dei  costi  gia'
coperti dall'assegno di cura e  specificatamente  se  motivati  dalla
frequenza di un corso di studio universitario. 
  3. Gli studenti/Le studentesse  sono  obbligati  a  fare  richiesta
all'universita' dei servizi offerti agli studenti con  disabilita'  e
di servirsene per quanto  compatibili.  Possono  essere  riconosciuti
ammissibili  solo  i  costi  per  i  servizi  che  non  vengono  gia'
organizzati e  finanziati  dall'universita'  stessa.  Possono  essere
riconosciuti i costi per i servizi offerti dall'universita',  che  lo
studente/la studentessa deve pagare interamente o parzialmente. 
  4. Le studentesse e gli studenti stabiliscono,  eventualmente  dopo
essersi consultati con gli organi competenti, il tipo di servizio  di
cui necessitano ed in quale misura e richiedono il rimborso dei costi
sulla base dei preventivi di spesa che devono  essere  allegati  alla
domanda come descritto al Capo IV.