Art. 13 Rimborso delle spese per l'acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio 1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 puo' essere concesso il rimborso delle spese per l'acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio, che sono necessari per via della disabilita'. 2. Il rimborso di cui al comma precedente include anche le spese per i servizi che mettono a disposizione gli strumenti di ausilio, nel caso in cui questi non siano reperibili sul mercato con le caratteristiche richieste. 3. Lo studente/la studentessa si impegna ad utilizzare gli strumenti di ausilio eventualmente messi a disposizione dall'universita' e ad acquistarli solo in caso di mancata disponibilita'.