Art. 10 
 
          Partenariato pubblico con enti del Terzo settore 
 
  1. Ferma restando la titolarita' pubblica  della  presa  in  carico
integrata,  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  e  degli
interventi entro i percorsi assistenziali integrati e' aperta a forme
di partenariato pubblico con enti del Terzo settore,  sulla  base  di
specifiche progettualita' elaborate dagli enti del Servizio sanitario
regionale in rapporto di collaborazione con il servizio  sociale  dei
comuni territorialmente competente e con gli altri soggetti  pubblici
e gli enti del Terzo settore coinvolti. 
  2.   Per   l'innovazione   dell'assistenza   sociosanitaria   entro
direttrici  di  solidarieta',  partecipazione  e  sussidiarieta',  e'
valorizzato il protagonismo della comunita' civile con sviluppo della
collaborazione cooperativa nel rapporto fra enti pubblici ed enti del
Terzo settore. Nell'ambito del partenariato, l'ente del Terzo settore
coprogramma, coprogetta e cogestisce  con  il  soggetto  pubblico  il
progetto  personalizzato  di  assistenza,  in  particolare   mediante
apporto  di  occasioni  di  domiciliarita'   e   abitare   inclusivo,
apprendimento,  espressivita'  e  socialita',  formazione  e  lavoro,
rimanendo  in  capo  al  servizio  pubblico  la  responsabilita'  del
percorso assistenziale integrato. 
  3.  In  relazione  all'affidamento   di   servizi   che   prevedono
l'inserimento  al   lavoro   di   persone   svantaggiate   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative  sociali),  degli  articoli  112  e   143   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici),
dell'articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale), e del capo IV della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia  di  cooperazione  sociale),
per i soggetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 1-bis,  della  legge
regionale  12  dicembre   2014,   n.   26   (Riordino   del   sistema
Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative),  e'  fatta  salva  la  possibilita'   di   procedere
autonomamente.