Art. 12 
 
              Aziende pubbliche di servizi alla persona 
 
  1. Nelle more  della  trasformazione  delle  aziende  pubbliche  di
servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n.
19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza  e
beneficenza  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  in  centri  di
servizi socio sanitari, le stesse possono stipulare  convenzioni  con
gli enti del Servizio sanitario regionale per l'adozione di forme  di
sviluppo  di  competenze   e   professionalita'   di   area   tecnico
amministrativa e per la formazione del personale. 
  2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sviluppano forme di
collaborazione con gli enti  del  Servizio  sanitario  regionale  per
l'adozione di protocolli gestionali e assistenziali  e  di  presa  in
carico condivisi che facilitino la comunicazione tra aziende ed  enti
e la fruizione dei servizi da parte dell'utente, dei suoi familiari e
di colui che si prende cura della persona da assistere.