Art. 14 
 
    Disposizioni per l'attuazione dell'assistenza sociosanitaria 
 
  1. Ferma restando l'applicazione degli atti gia' adottati per  area
di bisogno in linea con i principi e  le  disposizioni  del  presente
capo, per assicurare uniformita' di disciplina, in particolare per le
aree  carenti,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  previa
informazione alla Commissione consiliare competente, in  relazione  a
quanto stabilito all'articolo 4, comma 5, sono stabilite linee  guida
in relazione a: 
    a) presa in carico integrata, ai sensi dell'articolo 5; 
    b) accesso unitario alla rete dei servizi, di cui all'articolo 6; 
    c)  valutazione   multidimensionale   dei   bisogni,   ai   sensi
dell'articolo 7; 
    d)  progetto  personalizzato,  ai  sensi  dell'articolo  8,   con
l'individuazione delle risorse dedicate, ivi prevista, riferita  alle
componenti di spesa  delle  misure  e  degli  interventi  vigenti  da
utilizzare nella composizione del budget di salute; 
    e) monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati entro i
percorsi assistenziali integrati; 
    f) partenariato di cui all'articolo 10; 
    g) sperimentazioni di  progettualita'  di  cui  all'articolo  11,
commi 2 e 3. 
  2.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  e'  approvato  il
cronoprogramma per l'adozione delle linee guida di cui al comma  1  e
della  normativa  regolamentare  in  materia  sociosanitaria  con  la
previsione di modalita'  di  coinvolgimento  dei  soggetti  pubblici,
privati e degli enti  del  Terzo  settore  per  la  programmazione  e
gestione della rete dei servizi.