Art. 14 Disposizioni per l'attuazione dell'assistenza sociosanitaria 1. Ferma restando l'applicazione degli atti gia' adottati per area di bisogno in linea con i principi e le disposizioni del presente capo, per assicurare uniformita' di disciplina, in particolare per le aree carenti, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, in relazione a quanto stabilito all'articolo 4, comma 5, sono stabilite linee guida in relazione a: a) presa in carico integrata, ai sensi dell'articolo 5; b) accesso unitario alla rete dei servizi, di cui all'articolo 6; c) valutazione multidimensionale dei bisogni, ai sensi dell'articolo 7; d) progetto personalizzato, ai sensi dell'articolo 8, con l'individuazione delle risorse dedicate, ivi prevista, riferita alle componenti di spesa delle misure e degli interventi vigenti da utilizzare nella composizione del budget di salute; e) monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati entro i percorsi assistenziali integrati; f) partenariato di cui all'articolo 10; g) sperimentazioni di progettualita' di cui all'articolo 11, commi 2 e 3. 2. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato il cronoprogramma per l'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e della normativa regolamentare in materia sociosanitaria con la previsione di modalita' di coinvolgimento dei soggetti pubblici, privati e degli enti del Terzo settore per la programmazione e gestione della rete dei servizi.