Art. 5 Presa in carico integrata 1. Alle persone con bisogni complessi individuate dall'articolo 4, comma 3, e' garantita la presa in carico integrata da parte dei servizi sanitari e sociali competenti. 2. Le pratiche di presa in carico integrata sono uniformi sul territorio regionale e sono organizzate per area di bisogno e con riguardo alle diverse fasi del processo di presa in carico, in particolare considerando i seguenti aspetti: a) ruolo degli attori istituzionali e non istituzionali coinvolti; b) modalita' di regolazione delle interdipendenze tra gli attori; c) metodologie e strumenti professionali e gestionali da applicare, con particolare riguardo alle componenti della valutazione del bisogno, della costruzione del progetto personalizzato di cui all'articolo 8 e delle risorse dedicate; d) articolazione della tipologia di percorso in rapporto al profilo di bisogno e alla rete dei servizi e delle opportunita' disponibili.