Art. 5 
 
                      Presa in carico integrata 
 
  1. Alle persone con bisogni complessi individuate dall'articolo  4,
comma 3, e' garantita la presa  in  carico  integrata  da  parte  dei
servizi sanitari e sociali competenti. 
  2. Le pratiche di presa  in  carico  integrata  sono  uniformi  sul
territorio regionale e sono organizzate per area  di  bisogno  e  con
riguardo alle diverse fasi  del  processo  di  presa  in  carico,  in
particolare considerando i seguenti aspetti: 
    a)  ruolo  degli  attori  istituzionali   e   non   istituzionali
coinvolti; 
    b) modalita' di regolazione delle interdipendenze tra gli attori; 
    c)  metodologie  e  strumenti  professionali  e   gestionali   da
applicare, con particolare riguardo alle componenti della valutazione
del bisogno, della costruzione del  progetto  personalizzato  di  cui
all'articolo 8 e delle risorse dedicate; 
    d) articolazione della  tipologia  di  percorso  in  rapporto  al
profilo di bisogno e alla  rete  dei  servizi  e  delle  opportunita'
disponibili.