Art. 8 
 
                       Progetto personalizzato 
 
  1. La valutazione dei bisogni, effettuata secondo  quanto  disposto
dall'articolo 7, guida l'elaborazione  del  progetto  personalizzato,
nella considerazione prioritaria, oltre che delle cure  terapeutiche,
anche delle  possibilita'  di  domiciliarita'  e  abitare  inclusivo,
apprendimento, espressivita', affettivita' e socialita', formazione e
lavoro,  con  assunzione  di   obiettivi   di   abilitazione   e   di
capacitazione della persona assistita. 
  2.  Nel  rispetto  delle   facolta'   individuali   di   scelta   e
dell'orientamento della famiglia e di coloro  che  si  prendono  cura
dell'assistito, il progetto e' elaborato dall'equipe  di  valutazione
in modalita' di coprogettazione con la persona e la  famiglia  ed  e'
realizzato entro percorsi  assistenziali  integrati  che  coinvolgono
tutte le componenti dell'offerta sanitaria, sociosanitaria e sociale. 
  3. I contenuti e le modalita'  di  costruzione  del  progetto  sono
definiti per area di bisogno, con attribuzione delle  responsabilita'
professionali e di servizio in  capo  ai  soggetti  coinvolti  e  con
individuazione delle risorse dedicate. 
  4. L'equipe di valutazione riconsidera il profilo di bisogno  della
persona in relazione alle diverse fasi del progetto. 
  5. Il progetto personalizzato, comunque denominato, e'  finalizzato
a dare attuazione  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  21  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.