Art. 9 
 
           Budget personale di progetto e budget di salute 
 
  1. La realizzazione del progetto personalizzato della  persona  con
bisogno  complesso  e'  sostenuta  da  apposito   budget   integrato,
denominato budget  personale  di  progetto,  che  e'  costituito  dal
concorso di risorse economiche e di  risorse  prestazionali  rese  da
tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona assistita e la
sua famiglia. 
  2. La costituzione del budget personale di progetto, effettuata  al
momento della formulazione del progetto personalizzato, e' rimodulata
in relazione alle eventuali revisioni del progetto stesso. Il  budget
personale di progetto e'  articolato  considerando  il  valore  delle
prestazioni e dei servizi resi a  titolo  di  livello  essenziale  di
assistenza  unitamente  alle  altre  risorse,  pubbliche  e  private,
finanziarie e non  finanziarie,  necessarie  alla  realizzazione  del
progetto. 
  3. Al fine di riorientare i servizi sulla  base  della  centralita'
della persona e dei  suoi  bisogni  e  per  sostenere  gli  oneri  di
cogestione del progetto personalizzato da parte dell'ente  del  Terzo
settore entro il rapporto di partenariato previsto  all'articolo  10,
nell'ambito del budget personale di progetto  puo'  essere  enucleata
una  quota,  denominata  budget  di  salute,  costituita  da  risorse
finanziarie a carico del Servizio sanitario regionale e del  Servizio
sociale dei comuni, per  finalizzarla  a  soddisfare  il  profilo  di
bisogno della persona, con riconversione delle  risorse  destinate  a
servizi istituzionalizzanti o comunque convenzionali  a  sostegno  di
percorsi d'inclusione.