Art. 4 
 
                        Istruttoria regionale 
         (art. 19, comma 6 della legge regionale n. 62/2018) 
 
  1. L'istruttoria regionale e' effettuata secondo  le  modalita'  di
cui al presente articolo. 
  2. Il responsabile  del  procedimento  regionale,  individuato  nel
responsabile della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
commercio, convoca una conferenza interna con le strutture  regionali
competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilita' e  difesa
del suolo, finalizzata alla  definizione  del  parere  regionale.  La
composizione  della  conferenza  puo'   essere   integrata   con   la
partecipazione di ulteriori strutture  regionali  in  relazione  alle
esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 
  3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume  valore
di  parere  o  valutazione  positiva  in  relazione  alla   specifica
competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire  parere
motivato scritto di senso contrario entro  la  data  fissata  per  la
riunione della conferenza stessa. 
  4.  Della  conferenza  interna  viene  redatto   apposito   verbale
sottoscritto dai  partecipanti,  con  cui  si  formalizza  il  parere
regionale da esprimere nella conferenza di servizi  di  cui  all'art.
19,   comma   3,   del   codice   in   ordine    all'autorizzabilita'
dell'intervento. 
  5.  L'istruttoria  regionale  si  conclude   entro   la   data   di
convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 19, comma 3,
del codice.