Art. 4 Istruttoria regionale (art. 19, comma 6 della legge regionale n. 62/2018) 1. L'istruttoria regionale e' effettuata secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Il responsabile del procedimento regionale, individuato nel responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio, convoca una conferenza interna con le strutture regionali competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilita' e difesa del suolo, finalizzata alla definizione del parere regionale. La composizione della conferenza puo' essere integrata con la partecipazione di ulteriori strutture regionali in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume valore di parere o valutazione positiva in relazione alla specifica competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire parere motivato scritto di senso contrario entro la data fissata per la riunione della conferenza stessa. 4. Della conferenza interna viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si formalizza il parere regionale da esprimere nella conferenza di servizi di cui all'art. 19, comma 3, del codice in ordine all'autorizzabilita' dell'intervento. 5. L'istruttoria regionale si conclude entro la data di convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 19, comma 3, del codice.