Art. 16 Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria 1. Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonche' le nuove spese derivanti dalla presente legge. 2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalita' previste dall'allegata tabella B.