Art. 5 Ammissione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero 1. Le domande di ammissione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero devono essere presentate all'ufficio provinciale competente, che decide in merito all'ammissione. 2. Per essere ammessi all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero e' richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) attestato di fine apprendistato nella professione oggetto d'esame e, per le parti d'esame di teoria e pratica professionale, successiva esperienza professionale qualificata di almeno ventiquattro mesi nella professione corrispondente; b) attestato finale di un percorso formativo almeno triennale nel settore professionale oggetto d'esame nonche', per le parti d'esame di teoria e pratica professionale, successiva esperienza professionale qualificata di almeno trentasei mesi nella professione corrispondente. 3. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale competente puo' ammettere all'esame anche persone in possesso di requisiti equivalenti. Se e' stata nominata la commissione tecnica d'esame per l'ambito professionale di riferimento di cui all'art. 8, comma 5, questa sara' sentita preventivamente. In caso contrario verranno sentiti esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado nonche' delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello provinciale. In caso di precedenti, la consultazione non e' necessaria. 4. Per essere ammessi alle parti d'esame di teoria e pratica professionale di cui all'art. 7, comma 1, per la professione di «carpentiere in legno/carpentiera in legno» sono richiesti, oltre ai requisiti generali di ammissione, almeno sette anni di esperienza professionale qualificata nel settore costruzioni in legno ai sensi delle direttive statali vigenti sulla formazione per direttore tecnico della produzione. Tale esperienza puo' essere acquisita in parte anche mediante apprendistato. 5. Inoltre, e' ammesso alla parte di «gestione aziendale» dell'esame di maestro artigiano chi documenta almeno quattro anni di esperienza professionale qualificata presso l'amministrazione di un'impresa artigiana; chi documenta un'analoga esperienza professionale presso un'impresa di ristorazione e' ammesso alla parte di «gestione aziendale» dell'esame di maestro professionale nel settore alberghiero. 6. Nel caso di contratti di lavoro con un monte ore inferiore alle venticinque ore settimanali, la durata del periodo di esperienza professionale richiesta raddoppia. 7. Nella domanda di ammissione il/la richiedente dichiara se desidera partecipare alla sessione d'esame in lingua tedesca e/o in lingua italiana. 8. L'ammissione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana perde validita' e viene archiviata nel caso in cui il candidato/la candidata per dieci anni non sostenga alcun esame, nonostante l'offerta di sessioni d'esame professionalizzanti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e d).