Art. 5 
 
Ammissione all'esame di  maestro  artigiano/maestra  artigiana  e  di
        maestro/maestra professionale nel settore alberghiero 
 
  1. Le domande di ammissione all'esame di maestro  artigiano/maestra
artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore  alberghiero
devono essere  presentate  all'ufficio  provinciale  competente,  che
decide in merito all'ammissione. 
  2.  Per  essere  ammessi  all'esame  di  maestro  artigiano/maestra
artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore  alberghiero
e' richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a) attestato di  fine  apprendistato  nella  professione  oggetto
d'esame e, per le parti d'esame di teoria  e  pratica  professionale,
successiva   esperienza   professionale   qualificata    di    almeno
ventiquattro mesi nella professione corrispondente; 
    b) attestato finale di un percorso formativo almeno triennale nel
settore professionale oggetto d'esame nonche', per le  parti  d'esame
di   teoria   e   pratica   professionale,   successiva    esperienza
professionale qualificata di almeno trentasei mesi nella  professione
corrispondente. 
  3. Il direttore/La direttrice dell'ufficio  provinciale  competente
puo' ammettere all'esame  anche  persone  in  possesso  di  requisiti
equivalenti. Se e' stata nominata la commissione tecnica d'esame  per
l'ambito professionale di riferimento di cui  all'art.  8,  comma  5,
questa sara' sentita  preventivamente.  In  caso  contrario  verranno
sentiti esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole
secondarie di secondo grado nonche' delle organizzazioni di categoria
piu' rappresentative a livello provinciale. In caso di precedenti, la
consultazione non e' necessaria. 
  4. Per essere ammessi  alle  parti  d'esame  di  teoria  e  pratica
professionale di cui all'art. 7,  comma  1,  per  la  professione  di
«carpentiere in legno/carpentiera in legno» sono richiesti, oltre  ai
requisiti generali di ammissione, almeno  sette  anni  di  esperienza
professionale qualificata nel settore costruzioni in legno  ai  sensi
delle  direttive  statali  vigenti  sulla  formazione  per  direttore
tecnico della produzione. Tale esperienza puo'  essere  acquisita  in
parte anche mediante apprendistato. 
  5.  Inoltre,  e'  ammesso  alla  parte  di   «gestione   aziendale»
dell'esame di maestro artigiano chi documenta almeno quattro anni  di
esperienza  professionale  qualificata  presso  l'amministrazione  di
un'impresa   artigiana;   chi   documenta    un'analoga    esperienza
professionale presso un'impresa di ristorazione e' ammesso alla parte
di «gestione  aziendale»  dell'esame  di  maestro  professionale  nel
settore alberghiero. 
  6. Nel caso di contratti di lavoro con un monte ore inferiore  alle
venticinque ore settimanali, la  durata  del  periodo  di  esperienza
professionale richiesta raddoppia. 
  7. Nella  domanda  di  ammissione  il/la  richiedente  dichiara  se
desidera partecipare alla sessione d'esame in lingua tedesca  e/o  in
lingua italiana. 
  8. L'ammissione all'esame di  maestro  artigiano/maestra  artigiana
perde validita' e viene archiviata nel caso in  cui  il  candidato/la
candidata  per  dieci  anni  non  sostenga  alcun  esame,  nonostante
l'offerta di sessioni d'esame professionalizzanti di cui all'art.  7,
comma 1, lettera c) e d).