Art. 6 
 
        Ammissione all'esame di tecnico/tecnica del commercio 
 
  1. Appena viene indetta una sessione d'esame in lingua tedesca o in
lingua italiana, le persone interessate  possono  iscriversi,  presso
l'ufficio provinciale competente, alla procedura di selezione di  cui
al comma 2. 
  2. Requisito essenziale per l'accesso al corso di  preparazione  di
cui all'art. 12  e'  il  superamento  della  procedura  di  selezione
stabilita dal  direttore/dalla  direttrice  dell'ufficio  provinciale
competente previa consultazione della commissione d'esame  competente
di cui all'art. 8, comma 6. Tale  procedura  tiene  conto  di  quanto
segue: 
    a) attestati di formazione iniziale e continua; 
    b)  esperienza  professionale  qualificata,  preferibilmente  nel
settore commerciale; 
    c) successione - in corso o futura -  nell'azienda  di  famiglia,
preferibilmente nel settore commerciale; 
    d)  costituzione  -  in  corso  o   futura   -   di   un'azienda,
preferibilmente nel settore commerciale; 
    e)  esperienza  professionale  con  funzioni  dirigenziali  o  la
prospettiva di acquisire tale esperienza; 
    f)   motivazione   personale   in    relazione    all'esame    di
tecnico/tecnica del commercio. 
  3. Sono  ammesse  alle  prove  sui  singoli  moduli  dell'esame  di
tecnico/tecnica del commercio le persone che hanno frequentato almeno
il 70 per cento del relativo modulo nel corso di preparazione di  cui
all'art. 12. 
  4. Il superamento della procedura di selezione perde validita',  se
una persona, nonostante un'offerta corrispondente, non frequenta  per
due volte il corso di preparazione di cui all'art. 12 o  non  adempie
l'obbligo di frequenza di cui  al  comma  3  del  presente  articolo.
L'ammissione all'esame perde validita' se non  si  completa  l'intero
esame di tecnico/tecnica del commercio  nel  corso  di  due  sessioni
d'esame.