Art. 11 
 
                   Formazione e sensibilizzazione 
 
  1. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6, approva: 
    a) i contenuti e le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di
formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa  e
a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  e  delle
strutture operative di cui all'art. 13 del Codice, rivolta  sia  agli
enti  locali  sia  al  volontariato  organizzato,   in   materia   di
previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza; 
    b) i contenuti e le modalita' di svolgimento delle iniziative  di
sensibilizzazione degli amministratori  e  operatori  locali  nonche'
degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale,  anche
mediante esercitazioni. 
  2. Possono essere previste anche iniziative formative  proposte  da
parte degli enti locali, del volontariato organizzato  e  dei  gruppi
comunali di protezione civile di cui all'art. 12,  nonche'  di  altri
enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, nel rispetto
di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della
Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione. 
  3. Gli oneri dei corsi di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti
proponenti. 
  4. Al termine delle iniziative di formazione regionale  di  cui  al
presente art., e' riconosciuto un attestato  regionale,  sia  per  le
iniziative svolte  direttamente  dalla  struttura  regionale  di  cui
all'art. 18, sia per le  iniziative  realizzate  da  altri  soggetti,
secondo lo standard formativo di cui al comma 2.