Art. 11 Formazione e sensibilizzazione 1. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, approva: a) i contenuti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all'art. 13 del Codice, rivolta sia agli enti locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza; b) i contenuti e le modalita' di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione degli amministratori e operatori locali nonche' degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, anche mediante esercitazioni. 2. Possono essere previste anche iniziative formative proposte da parte degli enti locali, del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile di cui all'art. 12, nonche' di altri enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, nel rispetto di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione. 3. Gli oneri dei corsi di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti proponenti. 4. Al termine delle iniziative di formazione regionale di cui al presente art., e' riconosciuto un attestato regionale, sia per le iniziative svolte direttamente dalla struttura regionale di cui all'art. 18, sia per le iniziative realizzate da altri soggetti, secondo lo standard formativo di cui al comma 2.