Art. 4 Disciplina delle attivita' di protezione civile 1. I sindaci, il Sindaco della Citta' metropolitana di Firenze e il Presidente della Regione, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, ai sensi dell'art. 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attivita' di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza. 2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, e nel rispetto delle competenze ordinariamente spettanti a ciascuna amministrazione, definisce le modalita' di svolgimento delle seguenti attivita': a) attivita' di previsione e prevenzione dei rischi; b) attivita' di gestione e superamento dell'emergenza, con particolare riferimento all'attivita' di segnalazione degli interventi ed a quella di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento. 3. Le autorita' territoriali di protezione civile di cui al comma 1, esercitano altresi' la funzione di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attivita' di protezione civile, con particolare riguardo alla attivita' di prevenzione non strutturale. 4. Alle attivita' di protezione civile, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del Codice, possono concorrere le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2, del Codice.