Art. 4 
 
           Disciplina delle attivita' di protezione civile 
 
  1. I sindaci, il Sindaco della Citta' metropolitana di Firenze e il
Presidente della Regione, in qualita' di  autorita'  territoriali  di
protezione civile, ai  sensi  dell'art.  6  del  Codice,  promuovono,
attuano e coordinano le attivita'  di  protezione  civile  esercitate
dalle  strutture  organizzative  di  propria  competenza  e  ne  sono
responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni  di
competenza. 
  2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art.  6,  e  nel  rispetto  delle  competenze  ordinariamente
spettanti a  ciascuna  amministrazione,  definisce  le  modalita'  di
svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) attivita' di previsione e prevenzione dei rischi; 
    b)  attivita'  di  gestione  e  superamento  dell'emergenza,  con
particolare   riferimento   all'attivita'   di   segnalazione   degli
interventi ed a quella di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un
evento. 
  3. Le autorita' territoriali di protezione civile di cui  al  comma
1, esercitano altresi' la funzione  di  vigilanza  sullo  svolgimento
integrato e coordinato delle  attivita'  di  protezione  civile,  con
particolare riguardo alla attivita' di prevenzione non strutturale. 
  4. Alle attivita' di protezione civile, in attuazione dell'art.  4,
comma 2, del Codice, possono concorrere le strutture  operative,  gli
ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti
di cui all'art. 13, comma 2, del Codice.