Art. 5 Ambito territoriale e organizzativo ottimale 1. L'articolazione di base per l'esercizio della funzione di protezione civile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice, e' l'ambito territoriale e organizzativo ottimale. 2. Gli ambiti di cui al comma 1, sono individuati dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice, all'interno dei confini amministrativi provinciali e raggruppando piu' comuni secondo un criterio di effettivita' delle funzioni di protezione civile, applicato in maniera omogenea sul territorio regionale. 3. L'individuazione degli ambiti di cui al presente articolo e' definita ed approvata, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale. La deliberazione del Consiglio regionale costituisce parte del piano regionale di protezione civile.