Art. 5 
 
            Ambito territoriale e organizzativo ottimale 
 
  1. L'articolazione  di  base  per  l'esercizio  della  funzione  di
protezione civile, ai sensi dell'art. 3,  comma  3,  del  Codice,  e'
l'ambito territoriale e organizzativo ottimale. 
  2. Gli ambiti di cui al comma 1, sono  individuati  dalla  Regione,
nel rispetto delle disposizioni del Codice, all'interno  dei  confini
amministrativi provinciali e  raggruppando  piu'  comuni  secondo  un
criterio  di  effettivita'  delle  funzioni  di  protezione   civile,
applicato in maniera omogenea sul territorio regionale. 
  3. L'individuazione degli ambiti di cui  al  presente  articolo  e'
definita ed  approvata,  su  proposta  della  Giunta  regionale,  con
deliberazione del Consiglio regionale. La deliberazione del Consiglio
regionale costituisce parte del piano regionale di protezione civile.