Art. 6 
 
                Piano regionale di protezione civile 
 
  1. Il piano regionale di protezione civile, di  seguito  denominato
«piano»,  rappresenta  lo  strumento   tecnico-operativo   principale
mediante il quale si esplica l'attivita' di cui all'art. 2 del Codice
e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per
consentire l'azione di soccorso,  secondo  le  modalita'  specificate
dagli  indirizzi  nazionali  sulla  pianificazione,  con  particolare
riguardo alla struttura  del  livello  territoriale  di  riferimento,
all'inquadramento del  territorio,  all'individuazione  di  rischi  e
scenari, ed al modello di intervento. 
  2. Il piano e' composto dalla deliberazione del Consiglio regionale
di  cui  all'art.  5,  contenente  le  scelte  strategiche   relative
all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e da una  parte
tecnico-operativa. 
  3. La parte tecnico-operativa del piano, e' approvata dalla  Giunta
regionale con una o  piu'  deliberazioni  disciplinate  nei  seguenti
articoli: 
    a) art. 4, comma 2, relativo alla disciplina delle  attivita'  di
protezione civile; 
    b)  art.  7,  comma  3,  relativo  agli  indirizzi  per  i  piani
provinciali, di ambito e comunali di protezione civile; 
    c)   art.   11,   comma   1,   relativo   alla    formazione    e
sensibilizzazione; 
    d) art. 12, comma 4, relativo  al  volontariato  regionale  della
protezione civile; 
    e) art. 18, comma 3,  relativo  alla  struttura  regionale  della
protezione civile; 
    f) art. 19, comma 3, relativo alla colonna mobile regionale; 
    g) art.  23,  comma  5,  relativo  allo  stato  di  mobilitazione
regionale; 
    h) art. 24, comma 8, relativo allo stato di emergenza regionale; 
    i) art. 25, comma 2, relativo allo stato di emergenza locale; 
    j) art. 27, comma 3, relativo  agli  interventi  per  la  ripresa
delle normali  condizioni  di  vita  nelle  aree  colpite  da  eventi
calamitosi. 
  4.  E'  garantito  un  processo  partecipato  dei   cittadini,   in
attuazione dell'art. 18, comma 2, del Codice,  secondo  le  modalita'
individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.