Art. 6 Piano regionale di protezione civile 1. Il piano regionale di protezione civile, di seguito denominato «piano», rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l'attivita' di cui all'art. 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l'azione di soccorso, secondo le modalita' specificate dagli indirizzi nazionali sulla pianificazione, con particolare riguardo alla struttura del livello territoriale di riferimento, all'inquadramento del territorio, all'individuazione di rischi e scenari, ed al modello di intervento. 2. Il piano e' composto dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 5, contenente le scelte strategiche relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e da una parte tecnico-operativa. 3. La parte tecnico-operativa del piano, e' approvata dalla Giunta regionale con una o piu' deliberazioni disciplinate nei seguenti articoli: a) art. 4, comma 2, relativo alla disciplina delle attivita' di protezione civile; b) art. 7, comma 3, relativo agli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile; c) art. 11, comma 1, relativo alla formazione e sensibilizzazione; d) art. 12, comma 4, relativo al volontariato regionale della protezione civile; e) art. 18, comma 3, relativo alla struttura regionale della protezione civile; f) art. 19, comma 3, relativo alla colonna mobile regionale; g) art. 23, comma 5, relativo allo stato di mobilitazione regionale; h) art. 24, comma 8, relativo allo stato di emergenza regionale; i) art. 25, comma 2, relativo allo stato di emergenza locale; j) art. 27, comma 3, relativo agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. 4. E' garantito un processo partecipato dei cittadini, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del Codice, secondo le modalita' individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.