Art. 7 Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile 1. Il piano provinciale, il piano di ambito e il piano comunale di protezione civile, predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 3, sono approvati previa valutazione del rispetto degli indirizzi regionali da parte della struttura regionale di cui all'art. 18. 2. Il piano provinciale e il piano di ambito di protezione civile sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani di cui al comma 1, ed individua le modalita' relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica.