Art. 7 
 
Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione
                               civile 
 
  1. Il piano provinciale, il piano di ambito e il piano comunale  di
protezione civile, predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali
di cui al comma 3, sono approvati  previa  valutazione  del  rispetto
degli indirizzi regionali da parte della struttura regionale  di  cui
all'art. 18. 
  2. Il piano provinciale e il piano di ambito di  protezione  civile
sono predisposti  in  raccordo  con  la  Prefettura  territorialmente
competente. 
  3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6, definisce gli indirizzi regionali  per  la  redazione
dei piani di cui al comma 1, ed individua le modalita' relative  alla
loro approvazione, revisione e valutazione periodica.