Art. 6 
 
                Consulta regionale del Terzo settore 
 
  1. La Consulta regionale del Terzo settore, di  seguito  denominata
Consulta, e' nominata dal Presidente  della  Giunta  regionale  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge  ed  e'
composta dai seguenti membri: 
    a)  sette  rappresentanti  designati  dalle   organizzazioni   di
volontariato maggiormente rappresentative in ragione del  numero  dei
soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante; 
    b)  sette  rappresentanti   designati   dalle   associazioni   di
promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero
dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante; 
    c)  tre  rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni   di
rappresentanza    della     cooperazione     sociale     maggiormente
rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante; 
    d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della
Toscana; 
    e)  un  rappresentante  designato  dal  Centro  servizi  per   il
volontariato accreditato di cui all'art. 5; 
    f) un rappresentante designato  dall'Associazione  regionale  dei
comuni della Toscana (ANCI Toscana) e un rappresentante designato  da
ANCI Giovani Toscana; 
    g)  un  rappresentante  designato  dalle  fondazioni  di  origine
bancaria di cui  al  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153
(Disciplina civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n.  461),
che abbiano sede legale in Toscana; 
    h) i rappresentanti degli altri enti del Terzo  settore  nominati
ai sensi del comma 2. 
  2. La composizione della Consulta e'  integrata  con  deliberazione
della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti
del Terzo settore iscritti  nelle  specifiche  sezioni  del  Registro
unico nazionale del Terzo settore di  cui  all'art.  46  del  decreto
legislativo n. 117/2017. 
  3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2, la Consulta e'
operativa con la nomina della maggioranza dei componenti  di  cui  al
comma 1, lettere da a) fino a g). 
  4. La partecipazione alla Consulta e' gratuita e  non  da'  diritto
alla  corresponsione  di  alcun  compenso,  indennita',  rimborso  od
emolumento comunque denominato. 
  5. I membri durano in carica per l'intera legislatura  regionale  e
restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta. 
  6. Il Presidente della  Consulta  e'  eletto  fra  i  membri  della
medesima con la maggioranza dei due terzi. 
  7. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva
un  regolamento  per  il  proprio  funzionamento.  Le   funzioni   di
segreteria sono assicurate dalla struttura  regionale  competente  in
materia di enti del Terzo settore.