Art. 4 Elenco regionale dei valutatori (Art. 3-ter ed art. 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009) 1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei valutatori del sistema sociale integrato, per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 82/2009. 2. Le modalita' di accesso all'elenco sono definite dall'art. 5. 3. L'elenco e' aggiornato con periodicita' quinquennale.