Art. 4 
 
           Elenco regionale dei valutatori (Art. 3-ter ed 
           art. 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009) 
 
  1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei valutatori
del sistema sociale integrato, per lo svolgimento  dell'attivita'  di
controllo di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 82/2009. 
  2. Le modalita' di accesso all'elenco sono definite dall'art. 5. 
  3. L'elenco e' aggiornato con periodicita' quinquennale.