Art. 5 
Modalita' di scelta dei componenti del Gruppo  tecnico  regionale  di
  valutazione (Art. 3-ter ed articolo 11, comma 1, lettera  c),  l.r.
  n. 82/2009) 
  1. Con decreto del dirigente regionale competente  per  materia  e'
indetto un avviso  di  selezione  pubblica  per  l'inserimento  degli
idonei nell'elenco di cui  all'art.  4  e  per  l'individuazione  dei
componenti del Gruppo tecnico regionale di  valutazione,  di  seguito
denominato Gruppo di valutazione. 
  2. Possono presentare domanda per la selezione di cui al comma 1: 
    a) i cittadini italiani; 
    b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  e  i  loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente; 
    c) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che  siano  titolari
dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello  status   di   protezione
sussidiaria. 
  3. A coloro che presentano domanda e' inoltre richiesto: 
    a)  assenza  di  condanne  penali  passate  in  giudicato  o   di
procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la  pubblica
amministrazione; 
    b)  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  attivo  nonche'
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per  aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile; 
    c) eta' non superiore a settanta anni; 
    d) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea  secondo
il vecchio ordinamento; il titolo  di  studio  conseguito  all'estero
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione delle domande di partecipazione alla  selezione,  il
riconoscimento di equipollenza al titolo  italiano  rilasciato  dalle
competenti autorita'. 
  4. Sono soggetti a valutazione i seguenti requisiti: 
    a) possesso di  certificazione  di  valutatore  di  qualita'  dei
servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, rilasciata  da  organismi
di certificazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale; 
    b)  iscrizione  nell'elenco  regionale  dei  valutatori  di   cui
all'art. 41 della legge regionale n. 51 del 5 agosto 2009  (Norme  in
materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie:  procedure
e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
    c) master universitari di I e II  livello  o  corsi  avanzati  su
tematiche attinenti la gestione della qualita' e la  valutazione  del
sistema di interventi e servizi sociali integrati; 
    d) titolo di dottorato su tematiche di gestione della qualita'  e
di  valutazione  del  sistema  di  interventi  nei  servizi   sociali
integrati; 
    e) pubblicazioni scientifiche  su  tematiche  di  gestione  della
qualita' e di valutazione  del  sistema  di  interventi  nei  servizi
sociali integrati; 
    f) esperienza di  valutazione  nel  settore  della  qualita'  del
sistema di interventi nei servizi sociali integrati. 
  5. I requisiti di cui ai commi 2, 3 e  4  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda per la selezione. 
  6. La formazione della graduatoria e' subordinata: 
    a) alla valutazione dei requisiti di cui al comma 4; 
    b) agli esiti del colloquio attitudinale. 
  7. La valutazione dei requisiti ed il colloquio  attitudinale  sono
svolti da una Commissione  esaminatrice  composta  da  cinque  membri
della  sezione   per   l'accreditamento   sociale   integrato   della
Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza di cui  all'art.
40 della l.r. 51/2009, fra i quali e' compreso il dirigente regionale
competente per materia, che la presiede. 
  8.  La  Commissione   esaminatrice   stabilisce   i   criteri   per
l'attribuzione del punteggio ai requisiti di  cui  al  comma  4,  nel
rispetto dei seguenti limiti massimi: 
    a) lettere da a) a d): massimo venti punti; 
    b) lettere e) ed f): massimo trenta punti. 
  9. Sono ammessi al colloquio attitudinale  i  candidati  che  hanno
ottenuto almeno trenta punti nella valutazione dei requisiti. 
  10. La Commissione esaminatrice decide le modalita' di  svolgimento
del colloquio attitudinale e l'attribuzione del punteggio fino  a  un
massimo di cinquanta punti, in relazione alle competenze nel  settore
della qualita' e  della  valutazione  del  sistema  di  interventi  e
servizi sociali integrati nonche' delle capacita' relazionali.