Art. 6 
 
               Costituzione del Gruppo di valutazione 
    (Art. 3-ter ed art. 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009) 
 
  1. Con decreto del dirigente della competente  struttura  regionale
e' approvata la graduatoria derivante dalla selezione pubblica di cui
all'art. 5,  finalizzata  all'inserimento  degli  idonei  nell'elenco
regionale di cui all'articolo 4. 
  2. Il Gruppo di valutazione e' costituito da un coordinatore  e  da
venticinque valutatori  individuati  dal  direttore  della  direzione
regionale competente per materia, attingendo  dall'elenco  regionale,
procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al comma 1. 
  3. In caso di necessita' di integrazione del Gruppo di  valutazione
a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi  componenti,
il  direttore  della  direzione  regionale  competente  per   materia
provvede tempestivamente secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  4. Alla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 3, ai fini
della ricostituzione del Gruppo di valutazione,  non  possono  essere
riconfermati piu' dell'80 per cento  dei  componenti  del  precedente
Gruppo di valutazione. 
  I   componenti   possono   essere   confermati   una   sola   volta
consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 e'  effettuata
dopo trenta mesi dal  rinnovo  del  Gruppo,  la  stessa  rientra  nel
calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo  mandato
ai  fini  della  eventuale  successiva  conferma.  I  componenti   da
sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto  conto  della
loro posizione in graduatoria In ogni caso i componenti  che  abbiano
svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti. 
  5. Nel caso in cui i componenti del Gruppo di valutazione  compiano
settanta anni di eta' nel  corso  del  loro  mandato,  essi  decadono
comunque al termine del medesimo mandato. 
  6.  I  componenti  del  Gruppo  di  valutazione  sono  obbligati  a
dichiarare  la  loro  incompatibilita'  e  pertanto  sono  tenuti  ad
astenersi dai sopralluoghi e  di  conseguenza  ad  essere  sostituiti
qualora: 
    a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo,
con le strutture oggetto della verifica; 
    b) abbiano svolto attivita' di  consulenza  nei  confronti  delle
strutture oggetto di verifica. 
  7. L'eventuale mancata dichiarazione di cui al comma 6  costituisce
motivo  di  esclusione  dal  Gruppo  di  valutazione  valutazione  da
adottarsi con provvedimento del direttore della  direzione  regionale
competente per materia. 
  8. Il Gruppo di valutazione predispone un regolamento  interno  per
il proprio funzionamento sulla base di uno schema tipo approvato  con
atto del dirigente competente.