Art. 6 Costituzione del Gruppo di valutazione (Art. 3-ter ed art. 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009) 1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale e' approvata la graduatoria derivante dalla selezione pubblica di cui all'art. 5, finalizzata all'inserimento degli idonei nell'elenco regionale di cui all'articolo 4. 2. Il Gruppo di valutazione e' costituito da un coordinatore e da venticinque valutatori individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al comma 1. 3. In caso di necessita' di integrazione del Gruppo di valutazione a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi componenti, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalita' di cui al comma 2. 4. Alla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 3, ai fini della ricostituzione del Gruppo di valutazione, non possono essere riconfermati piu' dell'80 per cento dei componenti del precedente Gruppo di valutazione. I componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 e' effettuata dopo trenta mesi dal rinnovo del Gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I componenti da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria In ogni caso i componenti che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti. 5. Nel caso in cui i componenti del Gruppo di valutazione compiano settanta anni di eta' nel corso del loro mandato, essi decadono comunque al termine del medesimo mandato. 6. I componenti del Gruppo di valutazione sono obbligati a dichiarare la loro incompatibilita' e pertanto sono tenuti ad astenersi dai sopralluoghi e di conseguenza ad essere sostituiti qualora: a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le strutture oggetto della verifica; b) abbiano svolto attivita' di consulenza nei confronti delle strutture oggetto di verifica. 7. L'eventuale mancata dichiarazione di cui al comma 6 costituisce motivo di esclusione dal Gruppo di valutazione valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore della direzione regionale competente per materia. 8. Il Gruppo di valutazione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento sulla base di uno schema tipo approvato con atto del dirigente competente.