Art. 7 Controllo sul possesso dei requisiti (Art. 6 e articolo 11, comma 1, lettere c) e d) l.r. n. 82/2009) 1. La giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, effettua i controlli previsti dall'art. 6 della l.r. 82/2009. 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, della l.r. 82/2009, il controllo e' effettuato: a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta; b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo. 3. Il campione di cui al comma 2, lettera b) si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, la percentuale del 20 per cento. 4. Il Gruppo di valutazione per i controlli di cui al comma 1 e' organizzato in sottogruppi, costituiti da tre componenti. 5. La Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza, di cui all'art. 40 della l.r. 51/2009, definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire i controlli, in coerenza con la tipologia di struttura da sottoporre a controllo. 6. Il coordinatore del Gruppo di valutazione provvede a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza e per ciascun sottogruppo individua un responsabile dello specifico sopralluogo. 7. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, il Gruppo di valutazione provvede alla sua temporanea sostituzione.