Art. 7 
 
     Controllo sul possesso dei requisiti (Art. 6 e articolo 11, 
              comma 1, lettere c) e d) l.r. n. 82/2009) 
 
  1. La giunta regionale,  avvalendosi  del  Gruppo  di  valutazione,
effettua i controlli previsti dall'art. 6 della l.r. 82/2009. 
  2. Ai sensi dell'art.  6,  comma  1-bis,  della  l.r.  82/2009,  il
controllo e' effettuato: 
    a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta; 
    b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso  di
rinnovo. 
  3. Il campione di cui al comma 2, lettera b) si ottiene  applicando
al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area  vasta  e
per ciascuna tipologia di struttura, la percentuale del 20 per cento. 
  4. Il Gruppo di valutazione per i controlli di cui al  comma  1  e'
organizzato in sottogruppi, costituiti da tre componenti. 
  5. La Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza, di  cui
all'art. 40 della  l.r.  51/2009,  definisce  gli  indirizzi  per  la
costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire i controlli,  in
coerenza con la tipologia di struttura da sottoporre a controllo. 
  6. Il coordinatore del Gruppo di valutazione provvede a  formare  i
sottogruppi sulla base degli  indirizzi  definiti  dalla  Commissione
regionale per la qualita' e la sicurezza e  per  ciascun  sottogruppo
individua un responsabile dello specifico sopralluogo. 
  7. In caso di assenza del coordinatore superiore  a  trenta  giorni
consecutivi, il Gruppo di valutazione provvede  alla  sua  temporanea
sostituzione.