Art. 5 
 
                  Termini di avvio delle procedure 
                        ad evidenza pubblica 
 
  1. Almeno cinque anni prima della scadenza di  una  concessione  di
grande derivazione d'acqua  a  scopo  idroelettrico  e  nei  casi  di
decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai  sensi
dell'art. 3, in tutto o in parte incompatibile  con  il  mantenimento
dell'uso  a  fine  idroelettrico,  la  Regione  avvia  le   procedure
necessarie per l' indizione di una gara  ad  evidenza  pubblica,  nel
rispetto della normativa  vigente  e  dei  principi  fondamentali  di
tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione,  per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso   della
concessione. 
  2. Per le concessioni di cui al comma  1,  nei  cinque  anni  prima
della  scadenza  e  fino  alla  conclusione   della   procedura   per
l'assegnazione,  non  possono  essere  presentate  domande  volte   a
ottenere una variante della medesima.