Art. 5 Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica 1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell'art. 3, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, la Regione avvia le procedure necessarie per l' indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. 2. Per le concessioni di cui al comma 1, nei cinque anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante della medesima.