Art. 43 
 
       Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 21/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale  n.  21/2014  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il  tramite
della Regione  al  fine  di  garantire  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni in materia di diritto allo studio universitario; 
    b) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
      «e-bis) fondi trasferiti dallo  Stato  direttamente  o  per  il
tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di diritto allo studio; 
      e-ter) fondi trasferiti  dalla  Regione  per  il  diritto  allo
studio in ambito scolastico e universitario;».