Art. 43 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 21/2014 1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario; b) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio; e-ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;».