Art. 13 
 
          Classificazione dei beni del patrimonio delle ASP 
 
  1. Il patrimonio delle ASP e' costituito da tutti i beni mobili  ed
immobili ad esse appartenenti,  nonche'  da  tutti  i  beni  comunque
acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di  atti
di liberalita'. 
  2.  I  beni  patrimoniali  delle  ASP  si   distinguono   in   beni
indisponibili e disponibili. 
  3. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti
alla loro destinazione se non attraverso la dismissione e contestuale
sostituzione con altro bene idoneo al  perseguimento  delle  medesime
finalita'. Sono beni del patrimonio indisponibile: 
    a)  i   beni   destinati   allo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali; 
    b) i beni soggetti a particolari vincoli derivanti  dalle  tavole
di  fondazione,  da  disposizioni  testamentarie   o   da   atti   di
liberalita', a prescindere dal possesso di vincoli relativi al valore
artistico, storico, archeologico dei medesimi  beni  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio
culturale; 
  4. Fanno parte del patrimonio disponibile  della  ASP  i  beni  non
ricompresi tra quelli di cui al comma 3. 
  5. Gli immobili del  patrimonio  indisponibile  delle  ASP  vengono
utilizzati per il conseguimento delle finalita' istituzionali,  salvo
quanto disposto all'art. 17, comma 3. 
  6. Gli  immobili  del  patrimonio  disponibile  delle  ASP  vengono
destinati ad una gestione  che  ne  garantisca  il  conseguimento  di
rendite per le finalita' di cui all'art.  16,  comma  7  della  legge
regionale n. 2/2019. 
  7. I  beni  immobili  classificati  ai  sensi  del  comma  2,  sono
inseriti,  con   le   destinazioni   possedute   al   momento   della
trasformazione  delle   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e
beneficenza in ASP, in appositi inventari tenuti e  aggiornati  dalla
struttura organizzativa competente in materia di patrimonio  dell'ASP
ai sensi dell'art. 15. 
  8. L'assegnazione dei beni del patrimonio ad una delle categorie di
classificazione indicate al comma 2  e'  disposta  con  delibera  del
consiglio  di  amministrazione  dell'ASP   recante   le   motivazioni
dell'assegnazione  medesima,  avuto  riguardo   alla   natura,   alle
caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni. 
  9. Il procedimento di assegnazione di cui al comma 8  ha  luogo  in
sede di  prima  approvazione  degli  inventari  ovvero,  per  i  beni
successivamente  acquisiti  o  in  caso  di   variazione   ai   sensi
dell'articolo 14, all'atto  della  loro  acquisizione  o  variazione.
L'assegnazione o la variazione della classificazione  dei  beni  sono
pubblicate, con l'espressa indicazione di eventuali vincoli, sul sito
ufficiale dell'ASP in  apposita  sezione  dedicata  alla  trasparenza
degli atti e dell'attivita' dell'azienda.