Art. 13 Classificazione dei beni del patrimonio delle ASP 1. Il patrimonio delle ASP e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 2. I beni patrimoniali delle ASP si distinguono in beni indisponibili e disponibili. 3. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione e contestuale sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalita'. Sono beni del patrimonio indisponibile: a) i beni destinati allo svolgimento delle attivita' istituzionali; b) i beni soggetti a particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o da atti di liberalita', a prescindere dal possesso di vincoli relativi al valore artistico, storico, archeologico dei medesimi beni ai sensi della normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio culturale; 4. Fanno parte del patrimonio disponibile della ASP i beni non ricompresi tra quelli di cui al comma 3. 5. Gli immobili del patrimonio indisponibile delle ASP vengono utilizzati per il conseguimento delle finalita' istituzionali, salvo quanto disposto all'art. 17, comma 3. 6. Gli immobili del patrimonio disponibile delle ASP vengono destinati ad una gestione che ne garantisca il conseguimento di rendite per le finalita' di cui all'art. 16, comma 7 della legge regionale n. 2/2019. 7. I beni immobili classificati ai sensi del comma 2, sono inseriti, con le destinazioni possedute al momento della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP, in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla struttura organizzativa competente in materia di patrimonio dell'ASP ai sensi dell'art. 15. 8. L'assegnazione dei beni del patrimonio ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 2 e' disposta con delibera del consiglio di amministrazione dell'ASP recante le motivazioni dell'assegnazione medesima, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni. 9. Il procedimento di assegnazione di cui al comma 8 ha luogo in sede di prima approvazione degli inventari ovvero, per i beni successivamente acquisiti o in caso di variazione ai sensi dell'articolo 14, all'atto della loro acquisizione o variazione. L'assegnazione o la variazione della classificazione dei beni sono pubblicate, con l'espressa indicazione di eventuali vincoli, sul sito ufficiale dell'ASP in apposita sezione dedicata alla trasparenza degli atti e dell'attivita' dell'azienda.