Art. 14 Variazione di classificazione e di destinazione dei beni patrimoniali 1. Le ASP possono variare la classificazione e la destinazione dei beni del patrimonio nel caso di modifica delle relative caratteristiche, con provvedimento del consiglio di amministrazione con le stesse modalita' di cui all'art. 13, comma 8. 2. La variazione della classificazione relativa al passaggio dei beni dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, e' consentita quando i beni medesimi perdono la destinazione allo svolgimento di attivita' istituzionali, fermo restando l'obbligo di dismissione e sostituzione con altro bene idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 3, fatta salva la sussistenza di particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione dell'ente, da disposizioni testamentarie o da atti di liberalita'. 3. Il provvedimento di variazione della classificazione relativa al passaggio dei beni dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile ai sensi del comma 2 rende i medesimi disponibili per la dismissione. 4. I beni immobili delle ASP sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione. Sono conseguentemente aggiornati i relativi inventari.