Art. 14 
 
                    Variazione di classificazione 
               e di destinazione dei beni patrimoniali 
 
  1. Le ASP possono variare la classificazione e la destinazione  dei
beni  del  patrimonio   nel   caso   di   modifica   delle   relative
caratteristiche, con provvedimento del consiglio  di  amministrazione
con le stesse modalita' di cui all'art. 13, comma 8. 
  2. La variazione della classificazione relativa  al  passaggio  dei
beni dalla  categoria  del  patrimonio  indisponibile  a  quella  del
patrimonio disponibile, e' consentita quando i beni medesimi  perdono
la destinazione allo svolgimento di  attivita'  istituzionali,  fermo
restando l'obbligo di  dismissione  e  sostituzione  con  altro  bene
idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 3, fatta salva la sussistenza  di
particolari vincoli derivanti dalle tavole di  fondazione  dell'ente,
da disposizioni testamentarie o da atti di liberalita'. 
  3. Il provvedimento di variazione della classificazione relativa al
passaggio dei beni dalla categoria  del  patrimonio  indisponibile  a
quella del patrimonio disponibile  ai  sensi  del  comma  2  rende  i
medesimi disponibili per la dismissione. 
  4. I  beni  immobili  delle  ASP  sono  sottoposti  a  ricognizione
periodica  al  fine   della   loro   migliore   utilizzazione.   Sono
conseguentemente aggiornati i relativi inventari.